Nell’ultima Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2017 (Circolare n. 30 del 22 dicembre 2017), sono stati forniti chiarimenti riguardo alle modifiche apportate dalla Manovra Correttiva per il 2017 alla disciplina del reclamo/mediazione tributaria.
La prima novità presa in esame è quella dell’estensione dello strumento del reclamo/mediazione alle controversie di valore non superiore a 50.000 Euro. In precedenza, il limite di valore era fissato a 20.000 Euro.
Per valore della lite si deve intendere l’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate, con riferimento al singolo atto impugnato. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate.
Nelle controversie che riguardano il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi il valore della causa corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che lo strumento del reclamo/mediazione trova applicazione anche qualora, a seguito dell’autotutela parziale, l’Amministrazione finanziaria riduca l’ammontare del tributo accertato al di sotto del limite del valore dei 50.000 Euro. E’ necessario, però, che ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso. L’istituto non trova applicazione, invece, qualora la riduzione avvenga successivamente alla notifica del ricorso.
Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo all’entrata in vigore della nuova disciplina. Le regole sulla nuova soglia si applicano agli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la notifica si intende perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente/destinatario.
Quindi, se l’atto è notificato a mezzo posta prima del 1° gennaio 2018, ma è ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l’eventuale controversia dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, anche se di valore superiore a 20.000 Euro, ma inferiore a 50.000 Euro, rientra nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione tributaria.
Il reclamo/mediazione riguarda, altresì, le controversie di valore superiore a 20.000 Euro e fino a 50.000 Euro relative a rifiuti taciti alla restituzione di tributi per le quali, alla data del 1° gennaio 2018, non sia ancora interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che la nuova disciplina prevede che anche i rappresentanti dell’agente della riscossione siano soggetti alla responsabilità contabile limitatamente alle ipotesi di dolo per le valutazioni di fatto e di diritto operate nel concludere una mediazione o accogliere un reclamo.
Infine, è stato evidenziato che il reclamo/mediazione non trova applicazione alle controversie relative a tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea.