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23 Gennaio 2015

L’imposta municipale secondaria non può essere istituita dai Comuni in assenza del regolamento governativo

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Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, con la Risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2015, ha risposto ad un quesito relativo all’introduzione dell’Imposta Municipale Secondaria (IMUS), prevista dall’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011. In particolare, era stato richiesto se, a seguito del mancato rinvio al 2016 dell’introduzione dell’IMUS, i tributi ed i canoni che l’imposta dovrebbe sostituire siano o meno vigenti.

Si ricorda che l’Imposta Municipale Secondaria avrebbe dovuto sostituire, a partire dall’anno 2015, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.

Con un regolamento governativo, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avrebbe dovuto essere dettata la disciplina generale di tale imposta.

Il Dipartimento delle Finanze ha affermato espressamente che il Comune non può istituire l’IMUS, con regolamento comunale, in mancanza del regolamento governativo.

Inoltre, fino a quando non viene emanato il regolamento governativo in questione, continuano ad applicarsi le tasse e le imposte che l’IMUS avrebbe dovuto sostituire.

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