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15 Gennaio 2016

Legge di Stabilità per il 2016: tutte le novità in materia di Tasi

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La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015. In essa, sono numerose le novità in materia fiscale.

In particolare, per quanto riguarda la TASI, evidenziamo quanto segue:

  • La TASI non dovrà essere più versata per gli immobili destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze (articolo 1, comma 14, Legge n. 208/2015). Il versamento, invece, continuerà ad essere dovuto per le abitazioni che sono classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico). L’esenzione riguarda anche chi detiene l’immobile (ossia l’inquilino, in caso di locazione, o il comodatario, in caso di contratto di comodato), purché impieghi l’immobile come propria abitazione principale. Tale esenzione non riguarda, quindi, le ipotesi nelle quali l’immobile sia stato locato come studio o negozio o non sia comunque utilizzato dall’inquilino come abitazione principale. In caso di destinazione dell’immobile ad abitazione principale da parte dell’inquilino, il proprietario o il titolare del diritto reale (“il possessore”, quindi, secondo la terminologia utilizzata nella legge) deve continuare a versare la quota della TASI di sua spettanza (in mancanza di una determinazione del Comune in merito, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 % dell’ammontare complessivo del tributo).
  • Riduzione dell’aliquota della TASI allo 0,1 % per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “immobili-merce”), fin quando rimane tale destinazione e non vengono comunque locati. L’aliquota in questione, però, può essere incrementata dai Comuni sino allo 0,25 % (viene mantenuto, quindi, un limite massimo) o può essere ridotta fino all’azzeramento.
  • Riduzione al 75 % della TASI dovuta per gli immobili locati a canone concordato, con applicazione, quindi, di uno sconto del 25 % (articolo 1, comma 54, Legge n. 208/2015).
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