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20 Gennaio 2023
5 Minuti di lettura

Legge di Bilancio per il 2023: novità per le procedure di definizione agevolata e di regolarizzazione.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Evidenziamo qui le nuove procedure di definizione agevolata e di regolarizzazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI (articolo 1, commi da 153 a 159, Legge n. 197 del 2022). E’ previsto che le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, richieste con le comunicazioni di irregolarità trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 o per le quali le medesime comunicazioni siano state recapitate successivamente a tale data, possano essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Le sanzioni sono dovute soltanto nella misura del 3 % (comma 153).

Gli importi dovuti sono frazionabili fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ed in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, delle somme dovute, la definizione non produce i suoi effetti e si applicano le disposizioni ordinarie in materia di sanzioni e riscossione (comma 154).

Inoltre, anche le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, il cui pagamento rateale sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2022, potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Le sanzioni potranno essere versate nella misura ridotta del 3 % (comma 155). Il pagamento rateale delle somme dovute proseguirà secondo le modalità ed i termini della rateizzazione prevista ai sensi dell’articolo 3-bis del Decreto Legislativo n. 462 del 1997 ed in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produrrà effetti e si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione (comma 156).

E’ previsto, inoltre, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019, richieste con comunicazioni di irregolarità trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento siano prorogati di un anno (comma 158).

SANATORIA DELLE IRREGOLARITA’ FORMALI (articolo 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197 del 2022). In virtù delle nuove disposizioni, le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 Euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni (comma 166).

Il pagamento di tale somma può essere effettuato in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024 (comma 167).

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni (comma 168).

Tale procedura non può essere seguita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio italiano (comma 170).

RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE (articolo 1, commi 174 a 178, Legge n. 197 del 2022). Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili in virtù dei procedimenti suindicati, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2021 ed ai periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta ed agli interessi dovuti.

Il versamento di tali somme potrà essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno, saranno dovuti gli interessi nella misura del 2 % annuo.

Tale regolarizzazione sarà consentita soltanto se le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni (comma 174).

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione (comma 175).

La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio italiano (comma 176).

E’ precisato che restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 e non è previsto il rimborso (comma 177). Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate potranno essere definite le modalità di attuazione di tali nuove disposizioni (comma 178).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (articolo 1, commi da 179 a 185, Legge n. 197 del 2022). La definizione agevolata riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare, gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione redatti e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 o relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 ed a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

Per la definizione agevolata è prevista l’applicazione delle sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo stabilito dalla legge. Le medesime regole valgono anche per gli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023 (comma 179).

Inoltre, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro la data del 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate (comma 180). La stessa regola vale per gli atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 e per gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine previsto per la presentazione del ricorso (comma 181).

Le somme dovute in virtù delle suddette definizioni agevolate possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. E’ esclusa la possibilità della compensazione con modello F24 (comma 182).

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria prevista per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero (comma 183). Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di tale disciplina (comma 184).

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DEGLI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI ISTITUTI DEFLATIVI (articolo 1, commi da 219 a 221, Legge n. 197 del 2022). Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza di avvisi di accertamento e di avvisi di rettifica e di liquidazione o a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 e per le quali non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. La regolarizzazione della posizione potrà avvenire mediante il versamento integrale della sola imposta.

Sempre con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023 e per i quali non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Anche in questo caso, la regolarizzazione potrà essere effettuata mediante il versamento integrale della sola imposta (comma 219).

Le regolarizzazioni suddette si perfezioneranno con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno, saranno dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E’ esclusa la possibilità della compensazione nel modello F24 (comma 220). In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si produrranno i relativi effetti ed il competente ufficio procederà all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni e della sanzione ordinaria, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (comma 221).

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