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15 Gennaio 2021
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Legge di Bilancio per il 2021: misure in favore del mondo dello sport, dell’agricoltura e degli enti non commerciali

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Argomenti trattati

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) contenente il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023. Nella Legge di Bilancio appena approvata sono presenti una serie di misure di rilevanza fiscale.

Ecco alcune misure in favore del mondo dello sport, delle attività agricole e degli enti non commerciali:

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  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI NEL SETTORE SPORTIVO (articolo 1, commi 36 e 37, Legge n. 178 del 2020). Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il loro domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i soggetti in questione operano nella qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; dei termini relativi al versamento dell’Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio del 2021; dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Questi versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre del 2021 e del 2022 dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di tali mesi. Ciò che è stato eventualmente già versato non potrà essere rimborsato.
  • ESENZIONE DALL’IRPEF DEI REDDITI DEI TERRENI DI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (articolo 1, comma 38, Legge n. 178 del 2020). E’ stata estesa a tutto il 2021 l’esenzione totale dall’Irpef dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
  • ESENZIONE DA IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI DI TRASFERIMENTO DI TERRENI AGRICOLI (articolo 1, comma 41, Legge n. 178 del 2020). Per l’anno 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 Euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, non si applica l’imposta di registro nella misura fissa.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE (articolo 1, comma 131, Legge n. 178 del 2020). E’ prevista la concessione dal 2021 al 2023 del credito d’imposta riconosciuto nella misura del 40 % in favore del made in Italy per realizzare ed ampliare delle infrastrutture informatiche che consentano il potenziamento del commercio elettronico alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale credito d’imposta.
  • TASSAZIONE AGEVOLATA PER GLI UTILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (articolo 1, da 44 a 47, Legge n. 178 del 2018). In virtù delle nuove disposizioni della Legge di Bilancio per il 2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in determinati settori (come famiglia, formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, volontariato e beneficenza, religione e sviluppo spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili, e, ancora, prevenzione della criminalità, protezione dei consumatori, protezione civile, salute pubblica, attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, ricerca scientifica e tecnologica, protezione dell’ambiente, arte e attività culturali) non concorreranno alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 % dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Tali enti non commerciali dovranno destinare l’Ires non dovuta in applicazione di tali disposizioni agevolative al finanziamento delle attività di interesse generale suddette, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
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