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8 Gennaio 2021

Legge di Bilancio per il 2021: novità per lotteria degli scontrini, esterometro e fatturazione elettronica

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) contenente il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023. Nella Legge di Bilancio appena approvata sono presenti una serie di misure di rilevanza fiscale.

Ecco alcune novità riguardanti la lotteria degli scontrini, i rimborsi a coloro che effettuano pagamenti mediante sistemi elettronici di pagamento (“cashback”), l’esterometro e la fatturazione elettronica:

  • LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (articolo 1, comma 1095, Legge n. 178 del 2020). In virtù delle nuove disposizioni della Legge di Bilancio per il 2021, potranno partecipare alla lotteria degli scontrini esclusivamente coloro che utilizzano gli strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, il portale specificamente destinato ad informazioni e servizi relativi a questa lotteria sarà gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non più dall’Agenzia delle Entrate.
  • CASHBACK (articolo 1, comma 1097, Legge n. 178 del 2020). Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio per il 2021 precisano che i rimborsi previsti per coloro che effettuano acquisti utilizzando mezzi di pagamento elettronici non concorrono in alcun modo a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
  • ABROGAZIONE DELL’ESTEROMETRO (articolo 1, commi 1103 e 1104, Legge n. 178 del 2020). Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi transfrontaliere saranno trasmessi per via telematica utilizzando il Sistema di Interscambio, con la conseguente abrogazione della relativa comunicazione (esterometro). E’ prevista per l’omessa o errata trasmissione di tali dati l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2 Euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 Euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 Euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o, se nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  • DIVIETO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE IN CASO DI PRESTAZIONI SANITARIE (articolo 1, comma 1105, Legge n. 178 del 2020). Anche nel 2021 varrà il divieto di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
  • IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (articolo 1, comma 1108, Legge n. 178 del 2020). E’ stato specificato che per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
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