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11 Gennaio 2019

Legge di Bilancio per il 2019: nuove regole per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Nella Legge di Bilancio sono numerose le disposizioni in ambito fiscale.

Con la Legge di Bilancio per il 2019 sono state introdotte delle novità in tema di CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO (articolo 1, commi da 70 a 72, Legge n. 145/2018).

La misura del credito d’imposta è passata dal 50 % al 25 % per le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dello stesso tipo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito d’imposta continuerà ad essere applicato nella misura del 50 % con riferimento ad alcune ipotesi:

  • per le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • per le spese relative ai contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ed ai contratti stipulati con start-up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente.

L’importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stato ridotto da 20 a 10 milioni di Euro.

In base alle modifiche apportate con la Legge di Bilancio per il 2019, rientreranno nell’ambito delle spese per le quali è ammesso il credito d’imposta:

  • le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • le spese relative al personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • le spese relative ai contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ed ai contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente;
  • le spese relative a contratti stipulati con imprese diverse da quelle sopra indicate per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.

Sono, altresì, agevolabili le spese per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Questa regola non trova applicazione qualora l’inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Il credito d’imposta si applicherà nella misura del 50 % sulla parte dell’eccedenza agevolabile proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta sarà, poi, applicato nella misura del 25 % sulla parte residua.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta è utilizzabile, mediante compensazione con modello F24, esclusivamente dopo l’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione sopra indicati.

 

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