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13 Gennaio 2018

Legge di Bilancio per il 2018: novità per vari settori d’impresa

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 la Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), contenente una serie di nuove regole di rilevanza fiscale.

Evidenziamo qui alcune delle novità fiscali che troveranno applicazione nei confronti di coloro che svolgono determinate attività d’impresa:

  • l’applicazione della disciplina del regime fiscale agevolato dell’attività di agriturismo anche in caso di svolgimento di attività enoturistica (articolo 1, comma 503, Legge n. 205/2017). E’ precisato che con il termine “enoturismo” si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine (articolo 1, comma 502, Legge n. 205/2017).
  • l’introduzione di una misura di favore per coloro che si occupano di apicoltura nelle zone montane (articolo 1, comma 511, Legge n. 205/2017). Infatti, è previsto che i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari ricadenti nei Comuni classificati come montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.
  • la riduzione dell’Ires alla metà per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni (articolo 1, comma 355, Legge n. 205/2017). E’ prevista, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 % ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società (articolo 1, comma 357, Legge n. 205/2017).
  • con riferimento alle società di intermediazione mobiliare, l’esclusione dall’applicazione dell’addizionale Ires del 3,5 %, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla Legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 84, Legge n. 205/2017) E’, inoltre, ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini Ires, nella misura del 96 % del loro ammontare. Gli interessi passivi sono deducibili nella medesima misura anche ai fini Irap (articolo 1, comma 85, Legge n. 205/2017). Le nuove regole trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (articolo 1, comma 86, Legge n. 205/2017).
  • la posticipazione da maggio a novembre della scadenza entro la quale le imprese assicurative dovranno versare l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni (articolo 1, comma 991, Legge n. 205/2017). Inoltre, è prevista l’elevazione della percentuale da versare a titolo d’acconto al 58 % per il 2018, al 59 % per il 2019 ed al 74 % per gli anni successivi (articolo 1, comma 992, Legge n. 205/2017).
  • il riconoscimento per il 2018, ai soggetti Irap, della piena deducibilità (in luogo del 70 %) del costo di ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a partire dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro nell’arco temporale di due anni dalla data di cessazione del precedente contratto (articolo 1, comma 116, Legge n. 205/2017)
  • la modifica della disciplina delle operazioni effettuate nell’ambito del gruppo Iva (articolo 1, commi 984 e 985, Legge n. 205/2017).
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