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14 Gennaio 2022
3 Minuti di lettura

Legge di Bilancio per il 2022: misure in favore dei settori dello sport e del turismo.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 la Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Ecco le nuove misure in favore dei settori dello sport e del turismo.

  • Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (articolo 1, commi da 185 a 190, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Per favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva, è previsto, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, che gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Ires e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap. La condizione da rispettare è che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 % degli utili allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle federazioni stesse, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. L’efficacia di tale misura è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Previsto un incremento della dotazione finanziaria di 2 milioni di Euro per il 2022 e di 3 milioni di Euro per il 2023 a sostegno delle attività sportive universitarie e della gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle Università. Esteso al 2022, per i soggetti titolari di redditi d’impresa, il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (cosiddetto “sport bonus”).
  • Agevolazioni per commercianti e artigiani dei piccoli borghi delle aree interne (articolo 1, commi 353 a 356, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Introdotte nuove misure per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori. Gli esercenti attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne potranno beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento di attività nei Comuni stessi, di un contributo per il pagamento dell’Imu per gli immobili situati in tali Comuni posseduti ed utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività economica. Inoltre, per le stesse finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali potranno concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio ed agli artigiani. Il comodato avrà una durata massima di 10 anni nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. Il contributo suddetto sarà erogato alle imprese nel limite complessivo di 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con un Decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Interno, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate nel rispetto del limite di spesa suindicato.
  • Sospensione dei versamenti per federazioni sportive nazionali ed associazioni e società sportive (articolo 1, commi 923 e 924, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Per sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e operano nell’ambito delle competizioni sportive in corso di svolgimento è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; dei termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022; dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. I versamenti sospesi devono poi essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 % del totale dovuto, e con ultima rata a dicembre del 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30 maggio 2022, senza interessi.
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