La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 16183 del 15 luglio 2014, ha ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale la procedura di interpello costituisce per il contribuente una facoltà che consente di conseguire, in caso di risposta positiva dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, una certezza nei rapporti con l’Amministrazione medesima.
La Cassazione ha, altresì, evidenziato come al contribuente è sempre consentito fornire in giudizio la prova delle condizioni che consentono di superare la presunzione posta a suo danno dalle norme anti-elusive. Ciò anche quando non sia stata seguita la via dell’interpello.
Il principio di effettività, infatti, di fonte costituzionale (articolo 53 della Costituzione), impone di limitare il più possibile le presunzioni juris et de jure.