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28 Novembre 2014

Ivafe: modificato il presupposto impositivo così da allinearlo a quello dell’imposta di bollo

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La “Legge europea 2013-bis” n. 161 del 30 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014 e in vigore a partire dal 25 novembre 2014 (contenente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea), ha modificato la disciplina dell’Ivafe (l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

Con le modifiche in questione, le regole relative al presupposto impositivo dell’Ivafe sono state allineate a quelle relative all‘imposta di bollo dovuta per le attività finanziarie detenute in Italia.

In particolare, l’articolo 9 della Legge n. 161 del 2014 ha previsto alcune modifiche all’articolo 19 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (il Decreto che introdotto l’Ivafe nel nostro ordinamento), convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con riferimento ai commi 18, 20 e 21.

Tali modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014.

In virtù di tali modifiche, l’Ivafe non si applica più alle attività finanziarie, ma ai prodotti finanziari, ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

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