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18 Dicembre 2015

Interpelli antielusivi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a seguito delle novità normative

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Nella Risoluzione n. 104 del 15 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alla gestione degli interpelli antielusivi a seguito dei recenti interventi normativi in materia.

Nella Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato tali provvedimenti: il Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015 che ha introdotto la definizione di abuso del diritto e la nuova procedura dell’interpello antiabuso; il Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 che modificherà, dal 1° gennaio 2016, l’intera disciplina degli interpelli tributari.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le istanze di interpello antielusive/antiabuso presentate entro la data del 1° settembre 2015, sulla base dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (abrogato dal Decreto Legislativo n. 128 del 2015), per le quali la risposta non sia stata ancora resa dall’Amministrazione finanziaria, saranno trattate in applicazione delle regole procedurali di istruttoria vigenti al momento della loro presentazione.

Quindi, il termine di 120 giorni per la risposta non sarà considerato perentorio, ferma restando la possibilità per il contribuente di diffidare l’Amministrazione. Decorsi ulteriori 6o giorni dalla presentazione della diffida, si formerà comunque il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente nell’istanza di interpello.

Riguardo alle istanze presentate nel periodo compreso tra il 2 settembre 2015 ed il 30 settembre 2015, mancando un parametro normativo di riferimento, sulla base del quale procedere all’esame di tali istanze (il nuovo articolo 10-bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, infatti, è entrato in vigore il 1° ottobre 2015, mentre la precedente normativa di riferimento è stata abrogata dal 2 settembre 2015), l’Amministrazione finanziaria inviterà il contribuente a presentare una nuova istanza di interpello sulla base della nuova normativa. Non dovranno essere allegati i documenti eventualmente già trasmessi con la precedente istanza di interpello.

Riguardo, infine, alle istanze di interpello presentate tra il 1° ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il quinto comma del nuovo articolo 10-bis prevede che il contribuente possa presentare un’apposita istanza per conoscere se le operazioni che si intende realizzare, o già realizzate, costituiscano fattispecie di abuso di diritto. Le istanze verranno trattate secondo la procedura prevista dall’articolo 11 della Legge n. 212 del 2000, e non secondo le procedure previste in precedenza.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche precisato che, qualora il contribuente formuli l’istanza ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge n. 413 del 1991 (procedura dell’interpello antielusivo in vigore in precedenza), l’Amministrazione finanziaria considererà comunque l’istanza come presentata in base alla nuova normativa (ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 10-bis), se risulti che il richiamo alla precedente normativa è soltanto il frutto di un errore materiale.

L’istanza deve sempre contenere una compiuta descrizione della fattispecie per la quale si richiede il parere e deve essere supportata dalla documentazione essenziale a tale fine. Nell’istanza, inoltre, il contribuente deve indicare il settore impositivo in relazione al quale viene richiesto il parere, specificando le norme che ritiene siano applicabili.

Se non sia possibile desumere il settore impositivo al quale si riferisce l’istanza di interpello, questa deve essere dichiarata come inammissibile.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la risposta dell’Amministrazione finanziaria avrà effetto limitatamente al settore impositivo ed alle norme invocati dal contribuente nell’istanza di interpello e nei soli limiti delle fattispecie rappresentate e delle richieste formulate dal contribuente.

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