Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2018, è stata fissata la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
In particolare, è stato stabilito che, dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo saranno determinati nella misura del 3,01 % in ragione annuale.
Nel Provvedimento, è ricordato che il D.P.R. n. 602 del 1973 prevede, che decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, si applicano, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi, dalla data di notifica della cartella alla data dell’effettivo pagamento, gli interessi di mora ad un tasso che è determinato ogni anno avendo riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, poi, è stato stabilito che tale tasso di interesse sia determinato annualmente con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In attuazione di tali disposizioni, con un Provvedimento del 2017, la misura del tasso di interesse in questione era stata fissata al 3,50 % in ragione annuale, dal 15 maggio 2017. Ora, come detto, la misura è stata ridotta al 3,01 % in ragione annuale.