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10 Settembre 2021
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Indebita percezione del contributo a fondo perduto: nessuna sanzione se i chiarimenti sono arrivati dopo.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un quesito riguardante l’indebita percezione del contributo a fondo perduto riconosciuto in virtù del Decreto “Sostegni”.

Il contribuente istante ha dichiarato di aver presentato nel mese di aprile del 2021 domanda di accesso al fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni” che è stata poi accolta. Il contributo è stato, quindi, accreditato. Successivamente alla concessione del contributo, è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione di tale misura, i valori di estromissione dei beni immobili non devono essere conteggiati nel calcolo del fatturato dell’anno 2019.

Il contribuente è intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito, comprensivo degli interessi. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità o meno di versare le sanzioni dovute per il caso di indebita percezione del contributo a fondo perduto.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 581 dell’8 settembre 2021, ha ricordato che il Decreto “Sostegni” ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Questa misura rientra nei contributi a fondo perduto erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria Coronavirus.

Riguardo alle modalità di erogazione del contributo, alle sanzioni applicabili ed all’attività di controllo, il Decreto “Sostegni” ha rinviato a quanto stabilito dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020. L’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni ed applicando gli interessi dovuti.

Sono stati, inoltre, forniti una serie di chiarimenti. Tra i chiarimenti forniti, vi è quello secondo il quale le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da condizioni oggettive di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme tributarie. Le sanzioni non sono dovute neanche nel caso in cui il contribuente che abbia già fruito del contributo, soltanto dopo la pubblicazione dei chiarimenti contenuti nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate, venga a sapere di aver assunto un comportamento non coerente con tali chiarimenti. Il soggetto che ha percepito il contributo non spettante dovrà restituire il contributo stesso ed i relativi interessi.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, evidenziato che, in occasione della Circolare n. 5 del 2021, ha chiarito che l’assegnazione o estromissione di beni immobili corrisponde, nei rapporti tra soci e società, ad una distribuzione in natura del patrimonio della società. Pertanto, diversamente da altre operazioni che sono assimilate ai fini fiscali a cessioni vere e proprie, tali assegnazioni o estromissioni non sono da considerare come operazioni riconducibili alla nozione di fatturato prevista dal Decreto “Sostegni”.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che, nel presupposto che l’errore commesso dal contribuente istante, a seguito del quale è stato percepito il contributo a fondo perduto, sia quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso o assegnato a lui stesso e considerando che i chiarimenti in proposito sono stati forniti soltanto quando era già avvenuta la percezione del contributo a fondo perduto, l’istante potrà restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza versare anche le sanzioni.

Riguardo alle modalità di restituzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante dovranno essere versate tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.

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