string(14) "sidebar attiva"
Altre Novità
18 Novembre 2022
4 Minuti di lettura

In arrivo un contributo per i genitori che non hanno percepito l’assegno di mantenimento durante l’emergenza sanitaria.

Scarica il pdf

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di verifica dei presupposti e di concessione dei contributi destinati ai genitori lavoratori separati e divorziati al fine di garantire la continuità nell’erogazione dell’assegno di mantenimento.

Il Fondo istituito a questo scopo è stato previsto dal “Decreto Sostegni” del marzo del 2021 con disposizioni in parte modificate dal “Decreto Fiscale” dell’ottobre del 2021. Il Fondo è stato istituito con una dotazione di 10 milioni di Euro per l’anno 2022.

Soggetti beneficiari di questi contributi sono i genitori in stato di bisogno che debbano provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori e/o dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbiano ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che era tenuto ad erogarlo a causa dell’impossibilità a provvedervi a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa dall’8 marzo 2020 per una durata di almeno 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 % rispetto al reddito percepito nel 2019.

Il contributo viene erogato esclusivamente al genitore che risulti essere convivente con il figlio minorenne o maggiorenne con handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento successiva all’8 marzo 2020.

Si può parlare di “stato di bisogno” del richiedente quando il suo reddito relativo all’anno della mancata o ridotta corresponsione del mantenimento risulti essere inferiore o uguale a 8.174,00 Euro.

Il contributo, inoltre, verrà erogato esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o che lo abbiano ricevuto in misura parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza).

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, nella misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800,00 Euro mensili e per un massimo di 12 mensilità.

Per accedere al contributo, deve essere presentata istanza da parte del soggetto beneficiario. La procedura di accesso sarà attuata mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia che sarà pubblicato sul sito web istituzionale.

Nell’istanza di accesso al contributo dovranno essere indicati le generalità del richiedente; il suo codice fiscale; gli estremi del suo conto corrente; l’importo dell’assegno di mantenimento del quale è titolare e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022; il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno per il quale non è stato corrisposto l’assegno di mantenimento; la dichiarazione attestante l’esistenza del nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza sanitaria quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del soggetto obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento.

All’istanza dovranno essere necessariamente allegati copia del documento d’identità del richiedente e copia del titolo che è a fondamento del diritto all’assegno di mantenimento.

Articoli correlati
15 Marzo 2024
Mancanza di sfratto preclude le detrazioni sul mutuo

La mancanza di sfratto e la tempestività nell'azione, porta alla perdita del diritto...

15 Marzo 2024
Nuovo modello per l’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (FTT)

Dal 25 gennaio 2024, sarà introdotto un nuovo modello per l'Imposta sulle Transazioni...

15 Marzo 2024
Esteso al 2024 il periodo di prova per la precompilata IVA

La versione precompilata dell'IVA è stata estesa al 2024 come parte del periodo di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto