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13 Marzo 2020

Imu in caso di comproprietà di area fabbricabile con utilizzazione agricola: cosa avviene se ci sono soggetti non CD o IAP?

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Con la Risoluzione n. 2 del 10 marzo 2020 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati forniti dei chiarimenti in materia di Imu riguardo al caso di comproprietà da parte di più soggetti, alcuni dei quali privi della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di un’area fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Nella Risoluzione, è stabilito che trova applicazione, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, ma anche per tutti gli altri contitolari, la finzione giuridica prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 741, Legge n. 160 del 2019) secondo la quale sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Infatti, in questi casi, la considerazione delle aree come terreni agricoli ha carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei titolari dei diritti di proprietà. La persistenza delle destinazione del fondo a scopo agricolo è incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità oggettiva vale per tutti i comproprietari.

I dubbi sono sorti alla luce della disposizione della Legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 743, Legge n. 160 del 2019) secondo la quale in presenza di più soggetti passivi con riferimento al medesimo immobile ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e, nell’applicazione dell’Imu, si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti a ciascuna singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato che tale disposizione normativa ha soltanto dato una veste normativa ad un principio di carattere generale già presente in materia di Imu. Del resto, quando si richiede l’applicazione degli elementi oggettivi da riferire a ciascuna singola quota di possesso si deve tenere conto anche del carattere oggettivo della qualificazione dell’immobile come terreno agricolo e non come area edificabile.

A conclusione della Risoluzione, è stato, quindi, ribadito che, anche tenendo conto di tutte le disposizioni della Legge di Bilancio per il 2020, la finzione giuridica secondo la quale sono considerati come non fabbricabili i terreni in questione opera nei confronti di tutti i comproprietari dei fondi. Ai fini del calcolo della base imponibile, la finzione giuridica va a qualificare oggettivamente ed univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell’Imu.

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