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22 Aprile 2017

Imposta sostitutiva sui finanziamenti: si paga con modello F24 e con i nuovi codici tributo

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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un Provvedimento del 20 aprile 2017, ha stabilito l’estensione dell’utilizzo del modello 24 al versamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dei relativi interessi e sanzioni.

L’imposta in questione può essere versata dagli enti che effettuano operazioni relative ai finanziamenti in sostituzione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Nel Provvedimento, è precisato che il modello F23 potrà continuare ad essere utilizzato per il versamento di tale imposta fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018, invece, dovrà necessariamente essere utilizzato il modello F24. Quanto ai versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere effettuati esclusivamente utilizzando il modello di pagamento indicato negli atti medesimi.

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 20 aprile 2017, sono stati, inoltre, istituiti i codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i versamenti dell’imposta in questione.

I codici tributo istituiti sono:

  • il codice “1545” per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti;
  • il codice “1546” per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti;
  • il codice “1547” per il versamento della sanzione da ravvedimento in relazione all’imposta sostitutiva sui finanziamenti;
  • il codice “1548” per il versamento degli interessi da ravvedimento in relazione all’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Tali codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di erogazione dei finanziamenti. Con riferimento al codice “1545”, è stato precisato che deve essere anche indicato, nel campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.to”, il numero della rata di acconto (in particolare, la prima parte del numero farà riferimento alla rata di acconto in pagamento, mentre la seconda parte indicherà il numero complessivo delle rate di acconto).

Inoltre, sono stati istituiti anche tali codici tributo:

  • il codice “A193” per il versamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti dovuta a seguito di avviso di liquidazione;
  • il codice “A194” per il versamento della sanzione dovuta a seguito di avviso di liquidazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti;
  • il codice “A195” per il versamento degli interessi dovuti a seguito di avviso di liquidazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Anche tali codici devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” devono essere riportati i dati indicati nell’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, è stato ricordato che, per il versamento delle spese di notifica relative agli atti emessi dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, deve essere utilizzato il codice tributo “9400”.

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