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15 Febbraio 2014

Imposta di registro: le regole in caso di risoluzione per mutuo consenso di donazioni di immobili

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 20 del 14 febbraio 2014, ha fornito chiarimenti riguardo alla questione della tassazione da applicare, in particolare per quanto riguarda l’imposta di registro, agli atti di risoluzione per mutuo consenso, senza previsione di un corrispettivo, degli atti di donazione aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la risoluzione per mutuo consenso non costituisce il presupposto per la restituzione delle imposte che sono state versate in occasione dell’atto di trasferimento risolto dalle medesime parti.

Agli atti di risoluzione per mutuo consenso devono applicarsi le previsioni contenute nell’articolo 28 del TUR che detta la disciplina dell’imposta di registro applicabile agli atti di risoluzione dei contratti.

La predetta disposizione si applica anche agli atti di risoluzione per mutuo consenso, senza previsione di un corrispettivo, di donazioni di diritti reali immobiliari.

In questi casi, quindi, gli atti di risoluzione dovranno essere assoggettati a registrazione in termine fisso e dovrà applicarsi l’imposta di registro in misura fissa.

Se, invece, dalla risoluzione deriva l’obbligo in capo alle parti di eseguire delle prestazioni patrimoniali (e non semplicemente di restituire l’immobile trasferito con il primo atto) o viene pattuito un corrispettivo per la risoluzione, trova applicazione l’imposta proporzionale di registro.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che, in caso di risoluzione per mutuo consenso di un atto di donazione avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, le imposte ipotecaria e catastale devono essere versate nella misura fissa di 200 Euro.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo di cinque anni rilevante ai fini della tassazione delle plusvalenze (inclusione nella categoria dei redditi diversi delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni) deve essere determinato a partire dalla data di acquisto dell’immobile da parte dell’originario donante. La risoluzione della donazione, infatti, ha effetti retroattivi ed il donante, a seguito della risoluzione, viene ripristinato nella proprietà e nel possesso del bene donato con decorrenza dall’atto di donazione.

La plusvalenza sarà, poi, costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta ed il costo sostenuto dall’originario donante.

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