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12 Aprile 2014

Imposta comunale sulla pubblicità: è dovuta anche quando nel cartello stradale è indicato soltanto il nome della ditta

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 8616 dell’11 aprile 2014, ha evidenziato che la propria giurisprudenza in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha più volte affermato che anche i segnali di indicazione elencati nel codice della strada, compresi i segnali turistici e di territorio ed i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, nel caso in cui racchiudano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile.

I Giudici di merito avevano, invece, erroneamente sostenuto che affinché un cartello stradale possa svolgere anche la funzione di segnale pubblicitario è necessario che insieme al nome dell’industria o dello stabilimento sia indicato anche il prodotto commercializzato o l’attività svolta. Secondo i Giudici di merito, il tributo sarebbe dovuto soltanto qualora il cartello stradale indichi dei dati ulteriori rispetto al solo nome dell’impresa.

La Suprema Corte, invece, ha riconosciuto come dovuta l’imposta comunale sulla pubblicità, anche nel caso di specie nel quale i cartelli stradali indicavano il percorso per arrivare allo stabilimento della ditta.

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