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12 Settembre 2014

Il rappresentante fiscale in Italia di una società estera risponde degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 18759 del 5 settembre 2014, ha affrontato una questione molto interessante, ossia la questione della responsabilità del rappresentante fiscale di una società estera operante in Italia.

In particolare, nel caso di specie, la società estera era una società della Repubblica di San Marino. Il rappresentante fiscale aveva ricevuto un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate intendeva recuperare maggiori imposte dirette ed Iva in relazione a costi indeducibili ed illegittime detrazioni per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti ed in relazione alla mancata contabilizzazione dei ricavi.

Il rappresentante fiscale aveva sostenuto in giudizio che, in quanto, appunto, mero rappresentante fiscale, non gli potevano essere addebitati fatti omissivi o commissivi ascrivibili ad una società amministrata da altra persona.

In primo ed in secondo grado, i Giudici avevano in parte dato ragione al destinatario dell’avviso di accertamento, sostenendo che non potevano essergli imputate, in quanto rappresentante fiscale ai fini Iva, delle responsabilità derivanti da irregolarità in materia di imposte dirette.

La Corte di Cassazione ha, invece, affermato la piena responsabilità del rappresentante fiscale. Questi, secondo quanto chiaramente espresso nella pronuncia del 5 settembre 2014, “è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, nessuno escluso, e risponde in solido con la società rappresentata relativamente a tali obblighi, ivi compresi ovviamente gli obblighi d’imposta”.

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