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14 Novembre 2014

Il lodo arbitrale divenuto definitivo per mancata impugnazione è soggetto all’imposta di registro anche se vi è stata una successiva conciliazione

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24099 del 12 novembre 2014, ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, affermando, in particolare, con riferimento al caso di specie, che la conciliazione giudiziale che era avvenuta tra le parti non era relativa alla procedura arbitrale che aveva portato all’emanazione del lodo definitivo, ma alle successive controversie pendenti tra le parti.

Il lodo era divenuto definitivo ed esecutivo, senza essere mai stato riformato da un provvedimento giudiziario, né da un provvedimento conciliativo o sostitutivo dell’atto giudiziario. Pertanto, secondo la Cassazione, vi sono i presupposti per l’applicazione dell’imposta di registro.

Ancora, la Cassazione ha ricordato che l’articolo 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 prevede il conguaglio o il rimborso dell’imposta di registro soltanto nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’autorità giudiziaria, che costituisce il presupposto dell’imposta, sia stato impugnato ed il giudizio di impugnazione si sia concluso con una sentenza passata in giudicato o con una conciliazione giudiziale o extragiudiziale, ma che si riferisca comunque al giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

Non rilevano, invece, ai fini del pagamento o del rimborso dell’imposta di registro, le vicende successive ed estranee al lodo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, che ne possano far venire meno l’efficacia.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato che la Commissione Tributaria che ha emesso la pronuncia di secondo grado ha erroneamente ritenuto che, a fronte di una conciliazione con la quale la parte rinuncia da avvalersi di un lodo esecutivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non sia dovuta l’imposta di registro sul lodo. Infatti, anche se la conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti, in via di fatto, aveva come oggetto anche la rinuncia ad avvalersi del lodo, non era interna al giudizio sulla validità del lodo medesimo.

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