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24 Novembre 2017

Fondazioni bancarie che finanziano fondi per il volontariato: ecco il codice per l’utilizzo del credito d’imposta

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 142 del 20 novembre 2017, ha istituito il codice tributo da utilizzare in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie che effettuano versamenti in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti a livello regionale.

In particolare, il credito d’imposta in questione è stato istituito con la Legge di Bilancio per il 2017, nella misura del 100 % dei versamenti effettuati.

Con un Decreto interministeriale del 9 maggio 2017, sono state, poi, adottate le disposizioni di applicazione di tale credito d’imposta. In tale sede, è stato stabilito che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando un modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito viene utilizzato. Il credito d’imposta può essere, altresì, ceduto dalle fondazioni ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi ed il cessionario può utilizzarlo alle medesime condizioni applicabili al cedente.

Il codice tributo istituito con la Risoluzione del 20 novembre 2017 è il codice “6880“.

Il codice in questione deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito.

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