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15 Novembre 2019

Fatture elettroniche scartate dal SdI: precisazioni sulle sanzioni applicabili

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L’Agenzia delle Entrate ha enunciato un principio di diritto (il principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019)  riguardante le fatture elettroniche scartate e l’applicazione delle relative sanzioni.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, sulla base di quanto precisato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018, aggiornato con un successivo Provvedimento del 30 maggio 2019, la fattura elettronica o le fatture del lotto che fanno parte del file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano come non emesse.

In caso di mancata emissione delle fatture nei termini previsti dalla disciplina in materia, si ha l’applicazione delle sanzioni indicate all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad Iva.

Quindi, la sanzione sarà tra il 90 % ed il 180 % dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un importo minimo di 500 Euro e sarà da 250 Euro a 2.000 Euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Troverà applicazione l’istituto del ravvedimento operoso.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio e, quindi, con riferimento al primo semestre del 2019, le sanzioni suddette non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata. Sempre con riferimento al medesimo periodo, poi, le sanzioni sono ridotte dell’80 % se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Tale riduzione si applica fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile.

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