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22 Marzo 2019

Esercenti con più punti cassa: precisati i termini per la certificazione dei processi

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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora riguardo all’applicazione delle regole in materia di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, l’istante, con una richiesta di consulenza giuridica, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate conferma riguardo alla circostanza che, in fase di prima applicazione della nuova trasmissione telematica dei corrispettivi, la certificazione di processo potesse essere conseguita entro il termine di dodici mesi dall’avvio del nuovo sistema.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 13 del 20 marzo 2019, ha ricordato che, dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, devono certificarle:

  • tramite fattura (fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, con eccezione dei casi di esonero);
  • mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale;
  • tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Quest’ultima forma di certificazione è:

  • attuabile su base volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
  • obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro e, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate;
  • obbligatoria per coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Riguardo ai soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita, tali soggetti, che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un unico Server RT, devono far certificare annualmente il loro bilancio di esercizio e devono dotarsi del processo di controllo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”.

Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche sia in riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia in riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Quindi, la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche evidenziato che, se questa è la regola, esiste anche la situazione particolare di coloro che, fino al 31 dicembre 2018, applicavano il precedente sistema. Questi soggetti dovevano inviare i dati dei corrispettivi del mese di dicembre del 2018 entro il 15 gennaio 2019 e, eventualmente, poi sostituirli entro il mese di febbraio del 2019. Qualora fosse esercitata l’opzione per il nuovo sistema, i due meccanismi coesistono.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che questo potrebbe determinare delle difficoltà nelle modifiche da apportare ai sistemi e dei ritardi nella certificazione.

La fase di sovrapposizione delle modalità di memorizzazione e di invio dei dati dei corrispettivi è comunque venuta meno a marzo del 2019. Inoltre, dal momento che esistono delle scadenze prefissate riguardo al passaggio al nuovo sistema (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti) i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate, entro tali date, dovranno procedere alla certificazione dei processi senza ulteriore dilazione.

Valgono soltanto queste scadenze e la certificazione dei processi non può essere conseguita entro il termine di dodici mesi dall’avvio del nuovo sistema, come indicato dall’istante.

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