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19 Luglio 2019

Esenzione da imposta successioni e donazioni per trasferimenti in famiglia: quando opera la decadenza?

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo alla decadenza dall’agevolazione fiscale dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni prevista per i trasferimenti di aziende o rami di aziende, così come di azioni e quote sociali, in favore dei discendenti e del coniuge, effettuati mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito, costituzione di vincoli di destinazione o patti di famiglia.

In particolare, l’istante ha rappresentato di aver acquisito tramite un atto di donazione un’azienda agricola dai genitori ed ha chiesto l’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione, impegnandosi a proseguire l’attività d’impresa per un periodo di almeno cinque anni. Ha ora intenzione di cedere la nuda proprietà di una parte dell’immobile dell’azienda al marito, riservandosi il diritto d’usufrutto senza limiti temporali. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità o meno di mantenere l’agevolazione fiscale, tenendo conto che la contribuente proseguirà nell’attività d’impresa e conserverà il diritto d’usufrutto sull’immobile.

La posizione espressa dalla contribuente è che la circostanza che la cessione riguardi un bene immobile che non sia determinante per l’esercizio dell’attività d’impresa e che non incida negativamente sulla complessiva capacità dell’azienda di realizzare profitti dovrebbe escludere il verificarsi della decadenza dall’agevolazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 231 del 12 luglio 2019, ha ricordato che l’agevolazione dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Secondo la normativa in materia, il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio e, di conseguenza, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, oltre alla sanzione amministrativa ed agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Il trasferimento si verifica anche quando il soggetto sia beneficiario del solo diritto di usufrutto, dal momento che l’usufruttuario ha il diritto di godere dei beni ed ha il dovere di gestire l’azienda trasferita in suo favore, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di riferimento. In particolare, secondo quanto stabilito nel nostro Codice Civile, l’usufruttuario dell’azienda deve gestirla senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti.

Colui che ha la nuda proprietà dell’azienda, invece, non dispone del diritto di godimento del bene, né dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta. Non vi è, quindi, prosecuzione dell’attività d’impresa che è condizione essenziale affinché possa trovare applicazione l’agevolazione fiscale dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che dall’atto di donazione risulta che i genitori hanno trasferito a titolo gratuito alla contribuente/figlia la nuda proprietà di alcuni beni immobili ed il diritto di proprietà su altri beni mobili. Il trasferimento della nuda proprietà, poi, riguarda beni il cui valore è prevalente e rilevante rispetto al complesso dei beni interessati dalla donazione. Questo comporta che non possa trovare applicazione l’agevolazione fiscale dell’esenzione dal momento che, come detto sopra, il trasferimento della nuda proprietà esclude la prosecuzione dell’attività d’impresa e, pertanto, fa venire meno uno dei presupposti essenziali per l’applicazione dell’esenzione fiscale.

Infine, la conclusione generale espressa dall’Agenzia delle Entrate è che il titolare di un’azienda ricevuta tramite donazione che trasferisce, entro cinque anni dal trasferimento iniziale, la nuda proprietà della stessa azienda o di un ramo dell’azienda, non decade dall’agevolazione fiscale in questione solo se prosegue l’esercizio dell’attività d’impresa.

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