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23 Novembre 2018

Erogazioni liberali per una fondazione: i limiti di applicabilità dell’Art Bonus

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L’Agenzia delle Entrate ha trattato una questione relativa alle erogazioni liberali che possono usufruire dell’Art Bonus. Lo ha fatto nella Risposta n. 78 del 22 novembre 2018.

L’istante è una fondazione di diritto privato senza fini di lucro istituita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da una Regione, da un’Università e da due fondazioni. Si sono, poi, aggiunti come fondatori due città ed una Provincia. La fondazione si occupa di organizzare laboratori per la conservazione dei beni culturali e laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali. Inoltre, gestisce la Scuola per l’alta formazione e lo studio, anche ai fini del rilascio del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali. La fondazione, inoltre, organizza corsi per la formazione e l’aggiornamento di professionisti che svolgono attività complementari al restauro, così come promuove studi e ricerche e lo sviluppo di imprese artigiane che operano nel settore della conservazione dei beni culturali.

Il patrimonio della fondazione è costituito dai diritti d’uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero e dalla Regione fondatori. La fondazione si occupa anche della manutenzione e del restauro di tali beni immobili. Gestisce, altresì, una biblioteca specializzata e degli archivi.

La fondazione istante ha anche precisato di essere sostenuta con contributi pubblici quale “istituzione culturale” che promuove e svolge attività di ricerca ed elaborazione culturale. La fondazione è, altresì, inserita negli elenchi dei beneficiari del cinque per mille dell’Irpef per le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, il sostegno delle Onlus, il finanziamento della ricerca scientifica ed universitaria.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare l’Art Bonus alle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti in favore dell’istante.

L’Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, ha affermato che la fondazione in questione non può essere considerata istituto della cultura. Secondo quanto stabilito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio sono, infatti, istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree ed i parchi archeologici, i complessi monumentali.

Possono, pertanto, beneficiare dell’Art Bonus esclusivamente le erogazioni liberali destinate alla fondazione istante per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati.

Non possono beneficiare dell’Art Bonus, invece, le altre erogazioni liberali effettuate come generico sostegno della fondazione istante.

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