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30 Ottobre 2020

Enti del Terzo settore: tutte le regole per l’iscrizione al Registro Unico

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020, il Decreto n. 106 del 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state disciplinate le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Nel Decreto Ministeriale sono state indicate anche le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico.

Secondo quanto previsto all’articolo 3 del Decreto Ministeriale, il Registro si compone delle seguenti sezioni:

  • le Organizzazioni di volontariato;
  • le Associazioni di Promozione Sociale;
  • gli Enti filantropici;
  • le Imprese sociali, comprese le cooperative sociali;
  • le Reti associative;
  • le Società di mutuo soccorso;
  • gli altri Enti del Terzo settore.

All’articolo 7 del Decreto, sono definiti gli effetti dell’iscrizione nel Registro Unico. L’iscrizione ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle disposizioni vigenti in favore degli Enti del Terzo settore. L’iscrizione al Registro Unico ha, altresì, l’effetto costitutivo della personalità giuridica.

L’iscrizione consente, altresì, l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di Ente del Terzo settore e dei relativi acronimi.

Nel Decreto Ministeriale viene disciplinato tutto il procedimento di iscrizione sia per gli enti senza personalità giuridica, che per gli enti con personalità giuridica.

Evidenziamo qui brevemente che, una volta ricevuta la domanda di iscrizione, l’Ufficio competente verifica la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione. In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione e di sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore, entro 60 giorni, con apposito provvedimento, l’Ufficio competente dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del Registro Unico indicata nella domanda di iscrizione.

In caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora risultino necessarie integrazioni o chiarimenti o documentazione integrativa, entro 60 giorni, l’Ufficio competente invita l’ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all’ente un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata o della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all’ente, l’Ufficio provvede all’iscrizione o comunica i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda di iscrizione.

Ulteriori disposizioni riguardano l’aggiornamento delle informazioni successivamente all’iscrizione, la revisione d’ufficio degli Enti iscritti, la cancellazione dal Registro Unico, la pubblicità e l’accesso ai dati del Registro.

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