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8 Novembre 2019

Emissione delle fatture da parte di concessionaria di autostrade: precisati termini e modalità

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo all’emissione delle fatture (termini e modalità) nel caso di emissione su richiesta del cliente.

Il quesito che ha dato origine a tali chiarimenti è stato posto da una società che, fino al 2018, è stata concessionaria per la costruzione e l’esercizio di un’autostrada. Nel 2019 l’istante ha ricevuto delle richieste di emissione di fatture relative a pedaggi autostradali per passaggi effettuati nel 2016, nel 2017 e nel 2018 fino alla scadenza della concessione.

Il quesito riguarda, in particolare, l’esistenza di un termine entro il quale gli utenti possono richiedere la fattura. Inoltre, l’istante ha richiesto quali debbano essere le modalità di emissione ed annotazione delle fatture nei confronti degli utenti che sono residenti in Italia, in riferimento a transiti effettuati nel 2016, nel 2017 e nel 2018, dal momento che l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 454 del 31 ottobre 2019, ha ricordato che gli enti concessionari delle autostrade rientrano tra i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione in relazione ai pedaggi percepiti per i transiti autostradali. Questi soggetti sono tenuti all’emissione della fattura soltanto dietro specifica richiesta da parte dell’utente.

La fattura, in questo caso, deve essere emessa dall’ente concessionario entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Inoltre, nel caso in cui i pedaggi siano regolati mediante carte di credito a pagamento differito, la fattura dovrà essere emessa entro sessanta giorni dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i transiti.

Nei casi differenti da quelli nei quali i pedaggi sono regolati con carte di credito, è possibile ricavare un termine generale entro il quale possa essere richiesta la fattura dalla disciplina in materia di Iva.

A tal proposito, si deve rilevare che le fatture emesse dietro richiesta specifica degli utenti assumono rilevanza al solo fine di consentire agli utenti medesimi di effettuare la detrazione dell’Iva loro addebitata. Quindi, il termine entro il quale tali fatture possono essere richieste coincide con il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.

Secondo la disciplina attualmente vigente, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa a beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita dei diritto medesimo. Prima delle modifiche alla disciplina intervenute nel 2017, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione è sorto.

Pertanto, nel caso specifico:

  • le fatture relative ai pedaggi del 2016 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva al più tardi nella dichiarazione del 2019;
  • le fatture relative ai pedaggi del 2017 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2017, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva al più tardi con la dichiarazione del 2018;
  • le fatture relative ai pedaggi del 2018 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva al più tardi con la dichiarazione del 2019.

Riguardo alla modalità di emissione delle fatture, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i concessionari autostradali emettono, su richiesta dei clienti, le fatture nella forma delle fatture elettroniche da trasmettere tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando una numerazione seriale distinta così da distinguerle dalle altre fatture emesse, dal momento che le somme indicate in queste fatture già partecipano alla liquidazione periodica dell’Iva in occasione dell’incasso dei corrispettivi.

Questi documenti, che sono emessi al solo fine di consentire la detrazione dell’Iva da parte dei clienti, non devono essere registrati nei registri Iva. Devono soltanto essere conservati nell’ordine progressivo della loro emissione. E’ possibile comunque annotarli in un apposito registro sezionale Iva utile per una corretta tenuta della contabilità.

La data che deve essere indicata nei documenti in questione può coincidere con la data di produzione e/o di emissione della fattura.

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