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23 Febbraio 2018

Effetto sostitutivo dell’imposta sui finanziamenti: opera a prescindere dalla qualifica del cessionario

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 17 del 16 febbraio 2018, ha riportato la risposta ad un interpello riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973.

A presentare l’interpello è stato un notaio, il quale è stato incaricato di stipulare un atto di cessione a titolo oneroso di un credito da parte di una banca in favore di una società. Il credito ha ad oggetto un finanziamento a medio termine, garantito da un’ipoteca, concesso dalla banca ad una società ora in liquidazione. Tale finanziamento è stato assoggettato al regime fiscale di esenzione previsto dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973, con conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è se la cessione del credito, unitamente al trasferimento della garanzia ipotecaria, rientri o meno nell’ambito di applicazione del regime sostitutivo suddetto.

In particolare, l’istante ha fatto rilevare che il regime sostitutivo riguarda le cessioni di credito stipulate in relazione a finanziamenti a medio e lungo termine ed i trasferimenti delle relative garanzie effettuati da aziende ed istituti di credito. Il dubbio riguarda l’applicabilità del regime in questione alle sole ipotesi nelle quali entrambe le parti dell’atto di cessione siano aziende o istituti di credito oppure anche alle ipotesi (come quella del caso specifico) nelle quali soltanto il cedente rivesta la qualifica di azienda o istituto di credito.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa in materia. In particolare, il regime sostitutivo prevede che le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine siano esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. Le modifiche normative che sono state apportate nel corso del tempo hanno fatto in modo che l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti operasse anche con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche, a prescindere dalla qualifica del soggetto cessionario.

La normativa, infatti, non richiede, quale condizione per l’applicazione del regime sostitutivo, dei particolari requisiti del soggetto cessionario del credito che subentra, altresì, nella relativa garanzia.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso specifico è, quindi, che anche l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, effettuato dalla banca in favore di una società, possa beneficiare dell’effetto sostitutivo dell’imposta sui finanziamenti.

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