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27 Settembre 2019

Eco-bonus per acquisto veicoli meno inquinanti: ecco i codici tributo per utilizzo del credito d’imposta

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Con la Risoluzione n. 82 del 23 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per la compensazione dei crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisto di veicoli nuovi meno inquinanti.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio per il 2019 ha previsto il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, che presentano determinate caratteristiche. Il contributo in questione è corrisposto all’acquirente direttamente dal venditore attraverso la compensazione con il prezzo di acquisto.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, poi, provvedono a rimborsare al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo come credito d’imposta che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in un modello F24 presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo istituito per l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta è il codice “6903“.

Il codice va inserito nel modello F24 nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui i contribuenti debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna degli “importi a debito versati”. Inoltre, nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno nel quale è stato riconosciuto il credito d’imposta.

La Legge di Bilancio per il 2019 prevede anche un contributo per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia nel corso del 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, alle condizioni stabilite.

Anche in questo caso il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborseranno al venditore l’importo del contributo e recupereranno questo importo come credito d’imposta, per il versamento delle ritenute dell’Irpef operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo istituto per l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta è il codice “6904“.

Il codice va inserito nel modello F24 nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui i contribuenti debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna degli “importi a debito versati”. Inoltre, nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno nel quale è stato riconosciuto il credito d’imposta.

I crediti d’imposta suddetti sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, successivamente al rimborso del contributo al venditore, dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo. Le imprese possono consultare i crediti d’imposta utilizzabili in compensazione nel loro “Cassetto fiscale”.

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