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3 Marzo 2023
4 Minuti di lettura

E’ legge il Decreto Milleproroghe per il 2023: ecco alcune novità.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 la Legge di conversione del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Ecco alcune delle novità di rilevanza fiscale introdotte in sede di conversione.

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (articolo 1 del Decreto Legge n. 198 del 2022). Spostato al 31 dicembre 2023 il termine fino al quale gli esercenti attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande potranno disporre temporaneamente di strutture amovibili (come pedane, tavolini, ombrelloni) su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. La Legge di Bilancio per il 2023 aveva già spostato il termine fino al 30 giugno 2023.

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA (articolo 3 del Decreto Legge n. 198 del 2022). In virtù delle nuove disposizioni, sono sospesi dal 1° aprile 2022 fino al 30 ottobre 2023 i termini previsti per l’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta nel caso di acquisto della prima casa e per la fruizione del credito d’imposta in caso di riacquisto della prima casa. In precedenza, a seguito di diversi provvedimenti che si sono succeduti nel tempo, i termini in questione erano stati sospesi fino al 31 marzo 2022. Sono fatti salvi, però, gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del “Decreto Milleproroghe” (ossia gli atti che possono essere stati notificati dal 1° aprile 2022 dal momento che era venuta meno la sospensione), senza che sia possibile richiedere il rimborso delle somme eventualmente versate.

Inoltre, per le Regioni nelle quali sono state indette le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale alla data del 31 dicembre 2022 (ossia per il Lazio e la Lombardia), il termine entro il quale deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con il quale le Regioni possono maggiorare dallo 0,9 % fino all’1,4 %, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno 2023, l’aliquota dell’addizionale Irpef di loro competenza, è stato differito al 31 marzo 2023. Tali Regioni, entro il 13 maggio 2023 (e, quindi, non più entro il 31 gennaio), dovranno trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’Irpef, ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle Finanze.

E’ stato, altresì, spostato dal 16 marzo al 31 marzo 2023, il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o della cessione del credito per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, in relazione agli interventi edilizi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici (ad esempio, gli interventi che possono beneficiare del Superbonus o del bonus facciate o gli interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica).

In riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, inoltre, anche il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte degli amministratori di condominio, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, dei dati delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica o per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione è spostato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.

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