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7 Dicembre 2017

E’ legge il Decreto fiscale 2018: novità per gli investimenti pubblicitari e le procedure di riscossione

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 con la quale è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (Collegato alla Manovra per il 2018) contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. In sede di conversione, sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto fiscale.

Evidenziamo qui alcune nuove regole in materia di incentivi agli investimenti pubblicitari e di riscossione delle imposte. 

  • Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo (articolo 4 del Decreto Legge n. 148/2017). L’agevolazione fiscale, consistente nel credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, potrà trovare applicazione non soltanto in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, ma anche degli enti non commerciali. Inoltre, gli investimenti potranno riguardare anche la stampa on line. Una quota pari a 20 milioni di Euro dello stanziamento per il 2018 sarà destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 % l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. In questo caso, non sono considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.
  • Disposizioni in materia di riscossione (articolo 19-octies del Decreto Legge n. 148/2017). La vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione riguardo alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, è stata affidata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, invece che all’Agenzia delle Entrate, come avveniva in precedenza. Nell’ipotesi in cui la notifica di una cartella di pagamento sia eseguita da messi comunali o da agenti della polizia municipale, è stabilito che, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, tali formalità possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. E’, inoltre, chiarito che l’Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nella categoria degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate possono essere prorogati con Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi. La proroga dei termini deve comunque garantire un termine congruo, non superiore a sessanta giorni, per l’effettuazione degli adempimenti. Infine, è stabilito che la tenuta dei registri Iva con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
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