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30 Aprile 2021

Donazione contenente più disposizioni: la tassazione è unica o separata?

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’imposta ipotecaria da pagare in riferimento ad un atto di donazione.

L’istante è proprietaria della quota di un quarto di un appezzamento di terreno che intende donare al fratello ed è proprietaria, altresì, di un altro appezzamento di terreno che intende donare all’altro fratello. Il quesito riguarda la corretta tassazione dell’atto di donazione ai fini dell’imposta ipotecaria.

Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 298 del 27 aprile 2021, l’atto di donazione che l’istante intende porre in essere consiste in due distinte donazioni in favore di due soggetti diversi e riguardante due oggetti diversi. Quindi, è applicabile a tale atto di donazione l’articolo 21, primo comma del D.P.R. n. 131 del 1986 secondo il quale se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

Diversamente, invece, al secondo comma del medesimo articolo 21 è previsto che se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa.

Il criterio distintivo tra la tassazione unica e la tassazione separata delle diverse disposizioni è individuato nella sussistenza o meno della circostanza che tali disposizioni derivino necessariamente, per la loro natura intrinseca, le une dalle altre.

Tra le disposizioni soggette a tassazione unica deve esserci, per legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione immediata e necessaria.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che gli atti di donazione descritti nell’istanza di interpello, non derivando, per loro intrinseca natura, l’uno dall’altro, devono essere tassati autonomamente.

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