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12 Febbraio 2021

Divieto di cumulo: no nel caso dei contributi a fondo perduto dei Decreti “Cura Italia” e “Ristori”

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I provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020 hanno previsto una serie di contributi a fondo perduto per far fronte alle gravi conseguenze economiche, subite in particolare da alcune categorie di soggetti, derivanti dall’emergenza Coronavirus. Questi contributi sono compatibili tra loro?

Il contribuente istante ha dichiarato di svolgere un’attività di lavoro autonomo grazie alla quale ha conseguito un fatturato di 600 Euro nel mese di aprile del 2020, con un calo di oltre il 90 % rispetto ai ricavi del mese di aprile dell’anno precedente. Ha beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Cura Italia” del mese di marzo del 2020 in favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva. Ha, poi, rinunciato al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio” del mese di maggio del 2020, dato il divieto di cumulo delle due agevolazioni indicato espressamente dalla normativa in materia.

Il dubbio sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’esistenza o meno di un analogo divieto di cumulo per il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto “Ristori”.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 104 dell’11 febbraio 2021, ha prima ricordato la disposizione del Decreto “Cura Italia” che ha introdotto l’indennità di 600 Euro per il mese di marzo del 2020 in favore dei liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Con il Decreto “Rilancio”, poi, è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo titolari di partita Iva. Questa misura è incompatibile con l’indennità prevista dal Decreto “Cura Italia”.

Con il Decreto “Ristori” del mese di ottobre del 2020, inoltre, è stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita Iva attiva e svolgevano come attività prevalente una di quelle attività riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato al Decreto.

Il nuovo contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto “Ristori” rappresenta, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, un ulteriore beneficio di natura monetaria previsto in ragione del perdurare della situazione di difficoltà derivante dall’emergenza Coronavirus, riconosciuto al ricorrere di nuovi requisiti. La normativa che disciplina il nuovo contributo non prevede alcun espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni e, allo stesso tempo, non richiama le disposizioni del Decreto “Rilancio” che si riferiscono al divieto di cumulo.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che l’istante possa beneficiare del contributo a fondo perduto previsto e disciplinato dal Decreto “Ristori” di ottobre del 2020, pur avendo già beneficiato dall’indennità riconosciuta in virtù del Decreto “Cura Italia” del mese di marzo del 2020.

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