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20 Marzo 2015

Disposizioni della Legge di Stabilità per il 2015 in materia di giochi e scommesse: istituiti i codici tributo per il versamento delle somme in esse previste

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 28 del 18 marzo 2015, ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24 Accise, delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi da 643 a 650, della Legge di Stabilità per il 2015.

In particolare, il comma 643 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione.

La regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell’imposta unica dovuta per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento. L’imposta deve essere determinata con le modalità previste dall’articolo 24, comma 10, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

L’imposta così definita, inoltre, va ridotta di un terzo e deve essere versata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo con scadenza fissata al 30 giugno ed al 30 novembre 2015.

Per il versamento di tale imposta, sono stati istituiti i due codici tributo “5382” e “5383“. Quest’ultimo di competenza della Regione Sicilia.

I codici in questione devono essere inseriti nella Sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Inoltre, devono essere indicati: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della Provincia nella quale ha il domicilio fiscale il soggetto tenuto al versamento; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione; nel campo “rateazione”, il numero della rata, composto, nella prima parte, dal numero della rata in pagamento, e, nella seconda parte, dal numero complessivo delle rate; nei campi “mese” e “anno di riferimento”, il mese e l’anno per i quali si effettua il pagamento.

I campi “codice ufficio” e “codice atto”, invece, devono rimanere vuoti.

Inoltre, nella Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche quanto stabilito all’articolo 1, comma 644, lettera h), della Legge di Stabilità per il 2015, riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie che devono essere applicate in caso di violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal medesimo comma nei riguardi dei soggetti che non hanno aderito al regime di regolarizzazione oppure ne sono decaduti.

I codici istituiti per il versamento di tali sanzioni pecuniarie sono: il codice “5384“, per la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 644, lettera h, n. 1; il codice “5385“, per la sanzione di cui all’articolo 1, comma 644, lettera h, n. 2; il codice “5386“, per la sanzione di cui all’articolo 1, comma 644, lettera h, n. 5; il codice “5387“, per la sanzione di cui all’articolo 1, comma 648.

Anche tali codici vanno inseriti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Inoltre, devono essere indicati: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione; nel campo “rateazione”, il numero della rata composto, nella prima parte, dal numero della rata in pagamento, e, nella seconda parte, dal numero complessivo delle rate; nei campi “mese” e “anno di riferimento”, il mese e l’anno nei quali è stata commessa la violazione.

I campi “provincia”, “codice ufficio” e “codice atto”, invece, devono rimanere vuoti.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’articolo 1, comma 649, lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 che prevede che i concessionari che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi individuati all’articolo 110, comma 6, del Testo Unico n. 773 del 1931 (apparecchi di intrattenimento come le slot machine), devono versare annualmente la propria quota parte della somma complessiva di 500 milioni di Euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, in proporzione al numero di apparecchi ad essi riferibili.

Per consentire il versamento di tale somma è stato istituito il codice tributo “5388“.

Valgono le medesime modalità di compilazione applicabili per i primi codici tributo istituiti.

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