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17 Maggio 2019

Definizione agevolata delle irregolarità formali: tutti i chiarimenti

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Nella Circolare n. 11 del 15 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutta una serie di chiarimenti riguardo alla definizione agevolata delle irregolarità formali disciplinata dal Decreto Legge n. 119 del 2018 (cosiddetto “Decreto fiscale 2018”).

Secondo la disciplina contenuta nel “Decreto fiscale 2018”, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere definite con il pagamento di una somma di 200 Euro per ciascun periodo d’imposta.

Tale regolarizzazione è destinata sia alle partite Iva, sia ai contribuenti privati che potrebbero aver commesso delle irregolarità formali nell’adempimento degli obblighi fiscali, sia ai soggetti che sono tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con un Provvedimento del 15 marzo 2019, sono state disciplinate le modalità di attuazione di tale definizione agevolata.

Nel primo paragrafo della Circolare, sono fornite alcune indicazioni in merito all’ambito soggettivo di applicazione della definizione agevolata. Tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, possono regolarizzare le infrazioni, inosservanze ed omissioni di natura formale, commesse in materia di:

  • Iva,
  • Irap,
  • imposte dirette e relative addizionali,
  • imposte sostitutive,
  • ritenute alla fonte,
  • crediti d’imposta.

Possono avvalersi della regolarizzazione anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, in virtù di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Nel secondo paragrafo della Circolare, sono definite le questioni relative all’ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata.

In linea generale, le violazioni che possono essere definite sono le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. Tale aspetto permette generalmente di distinguerle dalle “violazioni sostanziali”.

Si tratta comunque di inosservanze che possono ostacolare l’attività di controllo. Altrimenti, sarebbero violazioni “meramente formali” per le quali è prevista la non punibilità, in quanto violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Nella Circolare, sono indicati alcuni esempi di violazioni definibili. Vi rientrano:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati o l’errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche Iva, quando l’imposta è stata comunque assolta;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati o la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività;
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Il terzo paragrafo della Circolare tratta delle esclusioni ossia delle violazioni che non possono essere regolarizzate tramite la definizione agevolata disciplinata dal “Decreto fiscale 2018”.

Sono escluse le violazioni sostanziali ossia le violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Sono, inoltre, escluse le infrazioni, le inosservanze e le omissioni che riguardano:

  • gli ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati, come le infrazioni relative all’imposta di registro o l’imposta di successione;
  • gli atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 119 del 2018 (19 dicembre 2018);
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria e gli obblighi di monitoraggio fiscale o riguardanti l’IVIE e l’IVAFE.

Non possono essere oggetto di definizione anche:

  • l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
  • la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo;
  • l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;
  • l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore;
  • l’indicazione di componenti negativi indeducibili;
  • la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
  • l’omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto conseguenze sul debito d’imposta;
  • l’omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti;
  • l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
  • gli errori collegati al visto di conformità.

Il quarto paragrafo della Circolare è dedicato agli adempimenti dei contribuenti. In primo luogo, il contribuente che intende beneficiare della definizione agevolata deve versare un importo di 200 Euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, con scadenza alla data del 31 maggio 2019 ed alla data del 2 marzo 2020 o in unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Il versamento deve essere effettuato con modello F24, indicando il periodo d’imposta al quale si riferisce il versamento ed il codice tributo “PF99”. Non sono applicabili compensazioni.

Nel modello F24 il contribuente deve indicare il periodo d’imposta o i periodi d’imposta che intende definire, potendo scegliere quali e quanti periodi regolarizzare. Per le violazioni commesse in sede di dichiarazione annuale, bisogna indicare il periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce e non anche l’anno di presentazione della dichiarazione. Quando l’irregolarità o l’omissione non è riferibile a nessun periodo d’imposta, occorre indicare l’anno solare nel quale è stata commessa.

Inoltre, il contribuente, per la definizione agevolata delle irregolarità, deve provvedere a rimuovere tali irregolarità o omissioni. La rimozione deve essere effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020.

E’ prevista comunque la possibilità che il contribuente, nel caso in cui non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse ed in presenza di un giustificato motivo, vi provveda entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La mancata rimozione di tutte le irregolarità non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle  violazioni correttamente regolarizzate nel medesimo periodo d’imposta.

Vi sono, poi, dei casi nei quali la rimozione delle irregolarità o delle omissioni non è necessaria.

Il quinto paragrafo della Circolare riguarda il perfezionamento della regolarizzazione. Attraverso la regolarizzazione, il contribuente può sanare tutte le inosservanze e le irregolarità commesse nello stesso periodo d’imposta, sia nel caso in cui le violazioni non siano state ancora rilevate, sia nel caso in cui le violazioni siano state rilevate in un processo verbale di constatazione o sanzionate in un atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, sempre che il rapporto non si sia esaurito.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente non ha diritto alla restituzione delle somme già versate.

Il sesto paragrafo della Circolare è dedicato alla regolarizzazione delle violazioni formali in presenza di processi verbali di constatazione e nelle ipotesi di controversie tributarie pendenti. Infine, il settimo paragrafo riguarda la proroga dei termini di decadenza.

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