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22 Marzo 2019

Definizione agevolata delle violazioni formali: ecco le regole di attuazione

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019, sono state definite le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di regolarizzazione agevolata delle violazioni formali prevista dal Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018.

Si tratta di una forma di definizione agevolata che permette di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.

In particolare, le violazioni formali che possono essere oggetto della regolarizzazione sono quelle per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dai contribuenti, dai sostituti d’imposta, dagli intermediari o da altri soggetti tenuti ad effettuare adempimenti fiscalmente rilevanti, che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali ed imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta, e sul pagamento dei relativi tributi.

Ad esempio, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap o Iva. L’omissione, infatti, rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta da versare.

La regolarizzazione riguarda comunque delle violazioni che possono arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che, quindi, non possono essere considerate come violazioni “meramente formali” (e, pertanto, non punibili).

Riguardo all’ambito di applicazione della procedura di regolarizzazione, nel Provvedimento è precisato che non vi rientrano:

  • le violazioni formali di norme tributarie riguardanti ambiti impositivi diversi da quelli sopra indicati;
  • le violazioni formali oggetto di rapporti esauriti, ossia i procedimenti conclusi in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 119 del 2018);
  • le violazioni formali oggetto di rapporti pendenti alla data del 19 dicembre 2018, ma in relazione ai quali sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata delle somme dovute per la regolarizzazione;
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria;
  • le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) ed all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie).

Per la regolarizzazione delle violazioni formali, è necessario il versamento di duecento Euro per ciascuno dei periodi d’imposta al quale si riferiscono le violazioni e che dovranno essere indicati nel modello F24.

Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

  • la prima rata entro il 31 maggio 2019,
  • la seconda rata entro il 2 marzo 2020.

Altrimenti, è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate verrà istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione e verranno fornite le indicazioni per la compilazione del modello F24.

Nel Provvedimento, è precisato che non è consentita la compensazione.

Per la regolarizzazione, è, altresì, richiesta la rimozione delle irregolarità e delle omissioni. Tale rimozione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora la rimozione non sia stata effettuata, per un giustificato motivo, entro quel termine, il contribuente potrà comunque beneficiare della regolarizzazione se la rimozione avverrà entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non potrà essere inferiore a trenta giorni. E’ anche precisato che se la violazione formale è stata oggetto di constatazione o per essa è stata irrogata una sanzione o comunque è stata fatta presente all’interessato, il termine rimane quello del 2 marzo 2020.

La rimozione che non abbia riguardato alcune violazioni formali non impedisce che la regolarizzazione produca i suoi effetti sulle violazioni formali correttamente rimosse.

La rimozione, inoltre, non va effettuata quando non sia possibile o necessaria considerando il tipo di violazione formale commessa. Questo avviene, ad esempio, nel caso di errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato. Inoltre, il perfezionamento della regolarizzazione non consente la restituzione di somme a qualsiasi titolo versate per violazioni formali.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.

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