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31 Maggio 2019

Definizione agevolata della controversia: può essere versato il 5 % se pendente in Cassazione il 19 dicembre 2018

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver ricevuto un avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Ha impugnato tale avviso ed è risultato vittorioso in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso in Cassazione e la Suprema Corte con una pronuncia emessa il 19 dicembre 2018 e depositata il 24 gennaio 2019 ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia di secondo grado e rinviando la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

Il quesito posto dal contribuente è se possa definire la controversia tributaria versando il 5 % del valore della controversia medesima. Questa soluzione è prospettata dall’istante sulla base della circostanza che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge che ha introdotto la nuova disciplina sulla definizione agevolata (19 dicembre 2018), la controversia era ancora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Gli eventi accaduti successivamente e, in particolare, il deposito della sentenza della Cassazione con rinvio, non avrebbero rilevanza.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 156 del 24 maggio 2019, ha rilevato che nella disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie è prevista la regola secondo la quale le controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 119 del 2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che la percentuale del 5 % è applicabile nel solo caso in cui sussistano entrambe le condizioni:

  • il ricorso penda dinanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19 dicembre 2018;
  • l’Agenzia delle Entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che occorre fare riferimento alla data del 19 dicembre 2018 per stabilire se il contribuente possa o meno versare il 5 % del valore della controversia per beneficiare della definizione agevolata. A quella data, la sentenza di cassazione con rinvio non era ancora stata depositata e, pertanto, l’istante potrà definire la controversia con il versamento di un importo pari al 5 % del relativo valore.

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