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17 Maggio 2019

Definizione agevolata controversie tributarie: scomputabili le somme del ravvedimento operoso

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal Decreto Legge n. 119 del 2018.

La società istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che, a luglio del 2018, con un processo verbale di constatazione, le è stata contestata la fruizione del credito d’imposta per la ricerca scientifica. A settembre del 2018, l’istante ha sanato le violazioni che le sono state contestate avvalendosi del ravvedimento operoso, provvedendo al versamento, tramite modello F24, dell’importo del credito, oltre ad interessi e sanzioni ridotte. Nello stesso periodo, l’Agenzia delle Entrate ha notificato all’istante un atto di recupero con il quale ha recuperato, appunto, il credito indebitamente utilizzato in compensazione e, contro tale atto di recupero, l’istante ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Secondo l’Amministrazione finanziaria il ravvedimento sarebbe stato inefficace in quanto contestuale alla notifica dell’atto di recupero.

L’istante intende ora aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal Decreto Legge n. 119 del 2018 e chiede di sapere se può compensare parte delle somme già versate mediante l’istituto del ravvedimento operoso con le somme dovute per l’adesione alla definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 141 del 14 maggio 2019, ha dapprima ricordato che per beneficiare della definizione agevolata in questione è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 119 del 2018) e che, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

La definizione agevolata delle controversie si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia al quale possono essere eventualmente applicate delle percentuali di riduzione, in relazione allo stato ed al grado di giudizio.

Secondo quanto previsto dalla disciplina in materia, dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata, inoltre, possono essere detratti gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Comunque, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’importo da versare per la definizione si calcola al netto delle somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell’atto o in pendenza di giudizio. In particolare, possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle Entrate che siano stati pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella controversia che si intende definire.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’importo versato dall’istante in occasione dell’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, importo ancora in contestazione, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata.

Inoltre, le somme versate a qualsiasi titolo in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia tributaria restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono rimborsabili.

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