NULL
Altre Novità
19 Aprile 2019

Definizione agevolata controversie tributarie: rileva la situazione processuale al 24 ottobre 2018

Scarica il pdf

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di definizione agevolata delle controversie fiscali.

Nella Risposta n. 110 del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto da una contribuente destinataria di un avviso di accertamento dell’imposta di registro in riferimento all’acquisto, da parte dell’istante medesima, di alcuni rami d’azienda. L’atto di accertamento è stato impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che ha dato ragione alla contribuente. Anche in secondo grado la pronuncia della CTP è stata confermata. In Cassazione, però, è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la causa è stata rinviata ad un’altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018. In particolare, è richiesto se la situazione processuale rilevante per determinare gli importi da corrispondere ai fini della definizione agevolata sia quella sussistente al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legge suddetto (24 ottobre 2018) oppure si debba tenere conto della successiva pronuncia della Corte di Cassazione.

La contribuente ha sostenuto che la situazione rilevante sia quella sussistente al momento dell’entrata in vigore del provvedimento e, quindi, quella nella quale vi era una pronuncia giurisdizionale (la sentenza della Commissione Tributaria Regionale) nella quale l’Agenzia delle Entrate era stata soccombente.

Questo vorrebbe dire che troverebbe applicazione la regola secondo la quale, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, la controversia può essere definita con il pagamento del 15 % del valore della controversia, trattandosi di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, nel caso specifico, nel quale vi è stata la soccombenza dell’Agenzia medesima in primo e secondo grado e la Suprema Corte, a provvedimento normativo già vigente, ha emesso una pronuncia di cassazione con rinvio in riferimento al ricorso proposto dalla parte soccombente nei gradi precedenti, la contribuente istante può definire la controversia tributaria con il pagamento del 15 % del valore di essa.

La data rilevante risulta essere, infatti, il 24 ottobre 2018, ossia la data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 119 del 2018. In questa data, la controversia specifica era interessata dalla pronuncia sfavorevole all’Agenzia delle Entrate emessa dai Giudici di secondo grado.

Articoli correlati
15 Marzo 2024
Mancanza di sfratto preclude le detrazioni sul mutuo

La mancanza di sfratto e la tempestività nell'azione, porta alla perdita del diritto...

15 Marzo 2024
Nuovo modello per l’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (FTT)

Dal 25 gennaio 2024, sarà introdotto un nuovo modello per l'Imposta sulle Transazioni...

15 Marzo 2024
Esteso al 2024 il periodo di prova per la precompilata IVA

La versione precompilata dell'IVA è stata estesa al 2024 come parte del periodo di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto