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4 Novembre 2016

Definite le regole per la trasmissione telematica delle fatture all’Agenzia delle Entrate

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Con un Provvedimento del 28 ottobre 2016, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate è intervenuto a definire le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia medesima dei dati delle fatture emesse e ricevute, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015. I dati riguardano, come detto, le fatture emesse e ricevute e le relative variazioni con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

Nel Provvedimento, è precisato che i dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio possono non essere trasmesse secondo le modalità indicate nel Provvedimento medesimo.

L’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate deve essere esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia. L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L’opzione, inoltre, ha effetto per l’anno solare nel quale ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso. Se non revocata, l’opzione si estende, poi, di quinquennio in quinquennio.

La revoca dell’opzione deve essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante l’apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo all’ultimo anno del quinquennio.

Riguardo ai termini per la trasmissione dei dati, i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione devono trasmettere i dati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre verrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

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