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26 Marzo 2021

Decreto Sostegni: ecco come e quando richiedere il contributo a fondo perduto

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Giusto il tempo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Sostegni” ed ecco che viene pubblicato anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021 con il quale sono definiti il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso Decreto “Sostegni” (articolo 1 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021) in favore degli operatori economici con partita Iva attiva colpiti dagli effetti dell’emergenza Coronavirus.

Questo il contenuto dell’istanza:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o non persona fisica, che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui il richiedente sia diverso da una persona fisica, o, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un minore o un interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
  • il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto;
  • l’indicazione se i ricavi o compensi del 2019 sono inferiori o uguali a 100.000 Euro, sono superiori a 100.000 Euro e fino a 400.000 Euro, sono superiori a 400.000 e fino a 1 milione di Euro, sono superiori a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro oppure sono superiori a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019;
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel 2019;
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel 2020;
  • la scelta irrevocabile se utilizzare l’intero importo del contributo come credito d’imposta o ottenere il versamento diretto del contributo;
  • il codice IBAN del conto corrente intestato al soggetto che richiede il contributo;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa dall’intermediario, relativa al conferimento di una specifica delega da parte del richiedente per l’invio dell’istanza.

L’istanza deve essere predisposta in modalità elettronica mediante le procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento, è ricordato che l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 una percentuale pari al 60 %, al 50 %, al 40 %, al 30 % o al 20 % a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento dell’importo minimo previsto dalla normativa (1.000 Euro per le persone fisiche e 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa, ma inferiore al 30 %, oppure pari a zero oppure positiva, viene comunque riconosciuto il contributo nel suo importo minimo.

L’importo del contributo a fondo perduto non può comunque superare i 150.000 Euro.

La trasmissione dell’istanza deve essere effettuata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere trasmessa anche da un intermediario.

Riguardo ai termini di trasmissione, nel Provvedimento è precisato che l’istanza per il riconoscimento del contributo in questione potrà essere trasmessa nel periodo compreso tra il 30 marzo 2021 ed il 28 maggio 2021. In questo periodo, è possibile presentare una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa, qualora sia stato commesso un errore. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte le istanze trasmesse in precedenza per le quali non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo o non sia già stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta dell’utilizzo del contributo nella forma del credito d’imposta. Può anche essere trasmessa una rinuncia ad un’istanza precedentemente trasmessa che varrà come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine suddetto.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato nel’istanza, collegato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Come anticipato, il contributo può, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, essere utilizzato, nella sua totalità, come credito d’imposta, esclusivamente in compensazione in un modello F24 che deve essere presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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