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1 Luglio 2022
4 Minuti di lettura

Decreto Semplificazioni fiscali: procedure più semplici e meno controlli.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022 contenente diverse misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali (cosiddetto Decreto “Semplificazioni fiscali”). Ecco alcune delle semplificazioni introdotte con il Decreto “Semplificazioni fiscali”.

LA MODIFICA DEL DOMICILIO FISCALE STABILITO DALL’AMMINISTRAZIONE (articolo 4 del Decreto Legge n. 73 del 2022). Competente per la modifica del domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione è ora la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate (invece dell’intendente di finanza) o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate (invece del Ministro delle Finanze) a seconda che il provvedimento comporti lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione o in un’altra Regione (e non più all’interno della stessa Provincia o in altra Provincia).

Quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del provvedimento di modifica, anche richieste con istanza motivata del contribuente, dovranno essere stabilite con un provvedimento dell’ufficio ed avranno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento viene notificato. Competente all’esercizio della sola revoca è l’organo che ha emanato l’originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente ad emanare il nuovo provvedimento sarà la Direzione Regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate a seconda che il provvedimento comporti lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione o in altra Regione.

SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI (articolo 5 del Decreto Legge 73 del 2022).

Ora, i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, verranno erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve riversare l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate. Con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno definite le modalità di trasmissione della comunicazione di rinuncia al rimborso.

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (articolo 6 del Decreto Legge n. 73 del 2022). Sono stati ridotti i controlli sulle dichiarazioni precompilate.

In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata senza modifiche, direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o mediante Caf o professionista, non verrà effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti da soggetti terzi. Su tali dati, resta fermo soltanto il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni ed alle agevolazioni.

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non verrà effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Il Caf o il professionista dovranno acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e dovranno verificarne la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Qualora vi sia una difformità, l’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale in relazione ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Tali nuove regole trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Semplificazioni fiscali” (periodo d’imposta 2022).

LA MODIFICA DELLA VALIDITA’ DELL’ATTESTAZIONE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (articolo 7 del Decreto Legge n. 73 del 2022). In virtù delle nuove regole, l’attestazione prevista per i contratti di locazione a canone concordato, che deve essere effettuata da almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo territoriale operante nel Comune di riferimento, riguardo alla corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione (e non solo per un singolo contratto) stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del Comune al quale si riferisce.

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