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13 Novembre 2020

Decreto Ristori-bis: le misure di sostegno per le attività colpite dalle nuove restrizioni

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020 il Decreto Legge n. 149 emanato nella stessa data nel quale sono contenute ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori ed alle imprese e in materia di giustizia, connesse all’emergenza Coronavirus. Il Decreto è entrato in vigore nella stessa giornata del 9 novembre 2020 ed è anche denominato Decreto “Ristori-bis” in quanto emanato a distanza di pochi giorni dal precedente Decreto Legge denominato Decreto “Ristori”.

Il nuovo provvedimento è stato adottato a seguito soprattutto dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 che ha suddiviso il territorio nazionale in zone “gialle”, “arancioni” e “rosse” a seconda della diffusione del contagio ed ha introdotto nuove restrizioni e limitazioni per contenere l’emergenza sanitaria.

Tra le misure di rilevanza fiscale ricordiamo:

  • RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020 E PREVISIONE DI UN NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI (articolo 1 del Decreto Legge n. 149 del 2020). In virtù di questa nuova disposizione è stata ampliata la platea dei destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Ristori”. L’allegato al nuovo provvedimento nel quale vengono individuate le attività che potranno beneficiare del contributo in questione si sostituisce all’allegato al Decreto “Ristori” e vengono in esso previste nuove attività come quella dell’organizzazione di corsi di danza o di gestione di lavanderie industriali o di fotoreporter o traduttore. E’ prevista, inoltre, una maggiorazione del contributo del 50 % per gli esercenti delle attività di gelaterie e pasticcerie, bar e esercizi simili senza cucina, alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse” o “arancioni”. Allo stesso tempo, è previsto che nel 2021 sarà attribuito il contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali ed agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020. Anche questo indennizzo sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di una specifica istanza.
  • RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE PREVISTE DAL D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020 (articolo 2 del Decreto Legge n. 149 del 2020). Il nuovo contributo è attribuito agli operatori che svolgono una delle attività indicate nell’allegato 2 del provvedimento ed hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone con livello di rischio contagio alto (cosiddette zone “rosse”). Gli operatori devono avere la partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020. Rientrano tra le attività che possono beneficiare di questo nuovo contributo le attività di commercio al dettaglio, gli istituti di bellezza, i servizi di cura degli animali da compagnia, le agenzie matrimoniali.
  • RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020 (articolo 4 del Decreto Legge n. 149 del 2020). In virtù di questa nuova disposizione, il credito d’imposta per i canoni di locazione versati a ottobre, novembre e dicembre del 2020, già previsto per determinate categorie economiche dal Decreto “Ristori”, è esteso alle attività indicate all’allegato 2 del nuovo provvedimento ed alle attività di tour operator e agenzie di viaggio che hanno la sede operativa in una zona “rossa”.
  • CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA DELL’IMU (articolo 5 del Decreto Legge n. 149 del 2020). Non sarà dovuta la seconda rata dell’Imu in scadenza il 16 dicembre 2020 in relazione agli immobili e relative pertinenze situati nelle zone ad alto rischio (zone “rosse”) nelle quali si esercitano le attività indicate all’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate.
  • ESTENSIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (articolo 6 del Decreto Legge n. 149 del 2020). Secondo questa nuova disposizione, i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e che svolgono una delle attività indicate negli allegati 1 e 2 del Decreto “Ristori-bis” con domicilio fiscale o sede operativa in una zona “rossa” o esercitano l’attività di gestione dei ristoranti in una zona “arancione” potranno beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il 2020. La proroga trova applicazione indipendentemente dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi. Non è previsto il rimborso di eventuali somme già versate.
  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (articolo 7 del Decreto Legge n. 149 del 2020). Per i soggetti che esercitano una delle attività economiche sospese dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale e per i soggetti che esercitano le attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone “rosse” o “arancioni”, per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis” e per i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone “rosse” è prevista la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre e che si riferiscono ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute per addizionali regionale e comunale che i soggetti in questione operano come sostituti d’imposta ed ai versamenti dell’Iva. Questi versamenti sospesi potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
  • MODIFICHE ALL’ARTICOLO 42-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020 (articolo 18 del Decreto Legge n. 149 del 2020). I contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa potranno continuare a beneficiare del differimento al 21 dicembre 2020 di tutti i versamenti tributari, contributivi ed assistenziali in scadenza fino a quel giorno, come previsto già dal Decreto “Agosto”, e in più potranno godere di tale differimento anche con riferimento ai versamenti scaduti nel 2018 e nel 2019. Inoltre, ad eccezione dell’Iva che dovrà essere pagata per intero, sarà sufficiente versare il 40 % degli importi dovuti. I soggetti che intendono avvalersi di tale agevolazione dovranno presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della comunicazione in questione verranno definiti con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro venti giorni dalla pubblicazione del Decreto “Ristori-bis”.
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