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29 Maggio 2020

Decreto Rilancio: le novità in materia di accisa

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (anche detto “Decreto Rilancio”), contenente nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza Coronavirus.

Evidenziamo qui alcune novità in materia di accisa.

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATE DI ACCONTO PER IL PAGAMENTO DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE E SULL’ENERGIA ELETTRICA (articolo 129 del Decreto Legge n. 34 del 2020). Le rate di acconto mensili dovute dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, relative al periodo da maggio a settembre del 2020, potranno essere versate nella misura del 90 %. L’eventuale versamento a conguaglio dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica. E’ riconosciuta, però, la possibilità che il medesimo conguaglio sia effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre del 2021. Il termine per il pagamento della rata di acconto del mese di maggio 2020 relativa all’accisa sull’energia elettrica è stato differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.
  • DIFFERIMENTO DI ALCUNI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCISA (articolo 130 del Decreto Legge n. 34 del 2020). E’ stata differita l’efficacia di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 124 del 2019 (Decreto Fiscale 2020) che prevedono degli adempimenti in materia di accisa sia per l’Amministrazione finanziaria, sia per gli operatori economici. In particolare, l’efficacia è differita al 1° gennaio 2021 per le disposizioni dell’articolo 5 riguardanti il contrasto alle frodi in materia di accisa; l’efficacia è differita al 1° ottobre 2020 per le disposizioni dell’articolo 7 riguardanti il contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti; l’efficacia è differita al 31 dicembre 2020 per le disposizioni dell’articolo 10 relative all’estensione del sistema informatizzato INFOIL e per le disposizioni dell’articolo 12 relative alla trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale; l’efficacia, infine, è differita al 30 settembre 2020 per le disposizioni dell’articolo 11 relative all’introduzione del Documento Amministrativo Semplificato telematico.
  • RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN MATERIA DI ACCISA (articolo 131 del Decreto Legge n. 34 del 2020). Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo del 2020, i pagamenti dell’accisa (che avrebbero dovuto essere effettuati entro il 16 aprile 2020) sono considerati come tempestivi se effettuati entro il 25 maggio 2020 e sugli stessi pagamenti, se effettuati entro la stessa data del 25 maggio 2020, non si applicano le sanzioni e l’indennità di mora previste per il ritardato pagamento.
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DELL’ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI (articolo 132 del Decreto Legge n. 34 del 2020). I pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto del 2020, possono essere eseguiti nella misura dell’80 %, a titolo di acconto, entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile del 2020, ed alle scadenze ordinarie, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto del 2020. Il versamento del saldo dovrà essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
  • RATEIZZAZIONE DEL DEBITO DI ACCISA (articolo 162 del Decreto Legge n. 34 del 2020). Sono state modificate le modalità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici ed alcolici. Si potrà modulare la richiesta in ragione della propria situazione economica che dovrà essere documentata e riscontrabile da parte dell’Agenzia delle Dogane.

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