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11 Aprile 2020

Decreto Liquidità: ancora alcune misure di semplificazione ed agevolazione

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 il Decreto Legge n. 23 della stessa data (cosiddetto Decreto “Liquidità”) contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, di interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali.

Illustriamo qui alcune novità in materia fiscale:

  • SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (articolo 26 del Decreto Legge n. 23 del 2020). Per semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 Euro. Il versamento potrà, inoltre, essere effettuato per il primo ed il secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 Euro. Ricordiamo che le scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche coincidevano con il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
  • CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE (articolo 27 del Decreto Legge n. 23 del 2020). Nell’ambito del programmi ad uso compassionevole, per contrastare l’emergenza Coronavirus, è previsto nei confronti degli esercenti attività d’impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole che il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del cedente ai fini delle imposte dirette e che non operi la presunzione di cessione (prevista dall’articolo 1 del D.P.R. n. 441 del 1997) per tali cessioni gratuite di farmaci.
  • CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (articolo 30 del Decreto Legge n. 23 del 2020). Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature per evitare il contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro dal Decreto “Cura Italia” troverà applicazione, secondo le misure ed i limiti di spesa previsti in tale precedente Decreto (misura del 50 % delle spese sostenute e fino ad un massimo di 20.000 Euro per ciascun beneficiario), anche per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

 

 

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