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9 Luglio 2021
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Decreto “Lavoro e imprese”: novità anche per il fisco.

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Il 30 giugno 2021 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 99 del 2021 con il quale sono state adottate misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro e dei consumatori e di sostegno alle imprese (anche detto Decreto “Lavoro e imprese”). Qui indichiamo le misure di natura fiscale in esso previste.

All’articolo 1 del Decreto Legge, è stabilito che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per gli acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (programma “cashback”) è sospeso nel secondo semestre del 2021.

I rimborsi speciali riguardanti il primo semestre del 2021 verranno erogati entro il 30 novembre 2021 sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap.

Per l’anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Fondo destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali nel quale confluiranno le risorse destinate inizialmente al programma “cashback”.

Altra misura introdotta con il nuovo Decreto Legge “Lavoro e imprese” è prevista sempre all’articolo 1 del Decreto. Si tratta di un nuovo credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori di cassa utilizzati per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito d’imposta avrà un importo parametrato al costo d’acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi e delle spese di convenzionamento o delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra gli strumenti.

Tale credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 Euro. E’ riconosciuto nelle misure del:

  • 70 % per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 Euro;
  • 40 % per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 Euro e fino ad un milione di Euro;
  • 10 % per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di Euro e fino a cinque milioni di Euro.

Agli stessi soggetti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 Euro, nelle misure del:

  • 100 % per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di un ammontare non superiore a 200.000 Euro;
  • 70 % per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di un ammontare superiore a 200.000 Euro e fino ad un milione di Euro;
  • 40 % per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di un ammontare superiore a un milione di Euro e fino a cinque milioni di Euro.

In entrambi i casi, i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, nel modello F24, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Si tratta di crediti d’imposta che non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Evidenziamo, inoltre, che all’articolo 1 del Decreto “Lavoro e imprese” è previsto che, per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta introdotto dal Decreto Legge n. 124 del 2019 (Decreto Fiscale per il 2020) in relazione alle commissioni per i pagamenti elettronici è incrementato al 100 % delle commissioni nel caso in cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori di cassa o strumenti di pagamento evoluto come carte di credito, di debito o prepagate.

Lo stesso Decreto “Lavoro e imprese” ha previsto, infine, il rinvio al 31 agosto 2021 dei termini per la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, in relazione alle entrate tributarie e non, che erano stati sospesi dal Decreto “Cura Italia”. E’ stato, altresì, differito al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni dovranno approvare le tariffe ed i regolamenti della Tari.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 30 giugno 2021.

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