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6 Novembre 2020

Decreto Cura Italia e premio per lavoratori dipendenti: si conteggiano anche le ore di attività sindacale

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione del premio previsto dal Decreto “Cura Italia” per i lavoratori dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa in presenza durante il mese di marzo del 2020.

A presentare un’istanza di interpello è un’Amministrazione che ha erogato ai propri dipendenti il premio di 100 Euro previsto dal Decreto “Cura Italia”, graduato in ragione del rapporto tra i giorni di lavoro effettivamente prestati nel mese di marzo ed i giorni lavorabili nello stesso mese.

Per l’erogazione del premio, l’Amministrazione istante ha tenuto conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate in presenza presso la sede di lavoro o nell’ambito di servizi comunque operativi o in una diversa sede di lavoro quando si è trattato di una modalità il cui il dipendente ha svolto la sua prestazione lavorativa in presenza. Non sono state prese in considerazione, invece, le giornate di assenza per congedi ordinari, straordinari o parentali, per permessi anche non retribuiti, per aspettative, riposi compensativi e permessi studio.

Inoltre, l’Amministrazione istante ha precisato che non sono stati ricompresi tra i giorni lavorati i periodi di distacco per motivi sindacali ed i permessi sindacali e ogni altra giornata di assenza anche se giuridicamente equiparata al servizio prestato in presenza presso la sede di lavoro.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di considerare nell’ambito dei giorni lavorati anche i giorni durante i quali i dipendenti in permesso o distacco sindacale hanno effettuato l’attività sindacale presso la sede del sindacato.

Nella Risposta n. 519 del 4 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto “Cura Italia” adottato a marzo del 2020 ha previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 Euro, un premio, per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel corso del mese di marzo.

La finalità di questa normativa è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo del 2020 hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di lavoro o in trasferta presso clienti o in missioni esterne o presso sedi secondarie dell’impresa.

Non possono essere beneficiari del premio, invece, i dipendenti che, nello stesso periodo, hanno prestato la loro attività lavorativa non in presenza, adottando le modalità del telelavoro o del lavoro agile.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, evidenziato che il Decreto del Presidente della Repubblica del 2002 che si occupa dei distacchi sindacali prevede che i periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparabili al servizio prestato presso l’amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Si tratta di periodi che sono retribuiti con esclusione solo dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

Quindi, non è prevista l’interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell’attività sindacale. Si può ritenere che l’attività sindacale sia una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, pertanto, non costituisce una causa ostativa al riconoscimento del premio in questione.

E’ necessario comunque, affinché possa trovare applicazione il premio previsto dal Decreto “Cura Italia”, che l’attività sindacale sia svolta dal dipendente in presenza, ossia che, su convocazione dell’Amministrazione, il dipendente in distacco o permesso sindacale sia presente in ufficio.

Se l’attività sindacale è, invece, svolta in altro luogo, come ad esempio presso la sede sindacale, l’Amministrazione di appartenenza dovrà acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e così potrà riconoscere, sotto la propria responsabilità, il premio economico.

Pertanto, la conclusione dell’Agenzia delle Entrate è che l’importo del premio previsto dal Decreto “Cura Italia” per i lavoratori dipendenti potrà essere determinato utilizzando il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo, compresi quelli svolti per l’attività sindacale, ed i giorni lavorabili nel medesimo mese, come previsto dal contratto collettivo o individuale, qualora sia stipulato un contratto individuale in deroga al contratto collettivo.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che il premio è riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio e può essere poi recuperato dal sostituto medesimo attraverso la compensazione nel modello F24.

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