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27 Marzo 2020

Decreto “Cura Italia”: chiarimenti sulla sospensione relativa agli avvisi di accertamento esecutivo

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Con la Circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo al pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi, alla luce di quanto disposto dal Decreto “Cura Italia” in termini di sospensione dei termini.

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato che gli accertamenti esecutivi devono contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla ricezione dell’atto), all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati, beneficiando della riduzione delle sanzioni e rinunciando al contempo all’impugnazione oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso in Commissione Tributaria, all’obbligo di pagare gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Gli avvisi di accertamento, inoltre, divengono esecutivi una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono recare espressamente l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata direttamente in carico agli agenti della riscossione.

In questo quadro, il Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado dinanzi alle Commissioni Tributarie nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020. Di conseguenza, è sospeso anche il termine per il versamento degli importi indicati negli avvisi di accertamento. Ossia del termine per il versamento degli importi dovuti in occasione dell’acquiescenza all’avviso di accertamento, in mancanza di impugnazione, o, in caso di impugnazione, dovuti a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

Quindi, per gli avvisi di accertamento esecutivi il cui termine per la presentazione del ricorso era pendente alla data del 9 marzo 2020 rimane sospeso anche il relativo termine di pagamento e ricomincia a decorrere dal 16 aprile 2020.

Inoltre, per gli avvisi di accertamento che vengono notificati nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per presentare il ricorso, così come l’inizio del decorso del termine per il pagamento degli importi dovuti è differito alla fine del periodo di sospensione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, agli avvisi di accertamento esecutivo suddetti non si applica la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dallo stesso Decreto “Cura Italia” (per i quali opera una sospensione fino al 31 maggio 2020). Questa seconda tipologia di sospensione trova applicazione soltanto ai termini di versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli importi non pagati.

Più in particolare, dal momento che l’esecuzione forzata da parte degli agenti della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti medesimi e che non è previsto un termine preciso per il versamento delle somme dovute una volta che gli agenti della riscossione hanno informato il debitore della presa in carico delle somme per la riscossione, deve ritenersi che la sospensione dei termini di versamento in relazione agli avvisi di accertamento esecutivo per i quali sia già avvenuto l’affidamento in carico agli agenti della riscossione deve intendersi riferita ai versamenti dovuti nell’ambito di un piano di pagamento dilazionato.

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