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28 Giugno 2014

Decreto competitività: misure fiscali in favore delle imprese agricole e delle imprese che investono in nuovi beni strumentali

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Con il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (cosiddetto “Decreto competitività”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della medesima data, sono state introdotte una serie di misure a sostegno della competitività e dello sviluppo delle imprese.

In particolare, all’articolo 3 di tale Decreto Legge, è previsto in favore delle imprese che producono prodotti agroalimentari “made in Italy” il riconoscimento di un credito d’impostacomunque non superiore a 50.000 Euro, nella misura del 40 % delle spese per nuovi investimenti, sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e nei due periodi d’imposta successivi, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il credito d’imposta in questione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Tale credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Nel Decreto Legge, si rinvia ad un successivo Decreto che verrà adottato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge medesimo, per la definizione delle condizioni, dei termini e delle modalità di applicazione dell’agevolazione fiscale in questione.

Inoltre, al comma 3 dell’articolo 3 del Decreto Legge, è previsto, in favore delle medesime imprese agricole, un credito d’imposta, comunque non superiore a 400.000 Euro, nella misura del 40 % delle spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e per la cooperazione di filiera, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e nei due periodi d’imposta successivi.

Valgono le medesime regole previste per il primo credito d’imposta.

Nel Decreto Legge è precisato che il riconoscimento dei crediti d’imposta in questione è comunque subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

All’articolo 5 del Decreto Legge è, inoltre, previsto un incentivo per gli imprenditori agricoli che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con determinati requisiti (durata almeno triennale, periodo di occupazione per il lavoratore di almeno 102 giornate all’anno, forma scritta), dei lavoratori che hanno un’età compresa tra i 18 anni ed i 35 anni e sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o sono privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.  

Le assunzioni predette devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione ed il numero delle giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.

L’incentivo in questione è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro esclusivamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:

– per le assunzioni a tempo determinato: 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

– per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge, l’Inps dovrà, con propria Circolare, disciplinare le modalità attuative dell’incentivo in questione e le modalità di controllo, oltre ad adeguare le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e di consentire la fruizione dell’incentivo medesimo. L’Inps dovrà, altresì, comunicare sul proprio sito istituzionale la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di ammissione all’incentivo.

Inoltre, all’articolo 7 del Decreto Legge è stabilito che  ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, di età inferiore ai 35 anni, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 % delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 Euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 Euro annui. La disposizione in questione trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2014. L’acconto Irpef per il 2014 deve comunque essere calcolato senza tenere conto di tale nuova detrazione.

Il quarto comma del medesimo articolo 7 prevede, altresì, una modifica della Legge di Stabilità per il 2013. In virtù di tale intervento normativo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicale ed agrario saranno rivalutati, per la generalità dei contribuenti, del 15 % per il 2014, del 30 % per il 2015, e del 7 % a decorrere dal 2016.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione sarà pari al 5 % per il 2014 ed al 10 % per il 2015.

Con il Decreto Legge appena entrato in vigore, e in particolare con l’articolo 18 di tale Decreto, è stato, infine, introdotto anche un credito d’imposta in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano degli investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari ed apparecchiature nuovi), destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Il credito d’imposta sarà attribuito, a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legge e fino al 30 giugno 2015, nella misura del 15 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella, realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo nel quale l’investimento è stato maggiore.

Gli investimenti non devono comunque essere di importo inferiore a 10.000 Euro.

Il credito d’imposta in questione deve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali è utilizzato il credito. Tale credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’Irap. E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione.

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